Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, precisa che se la violazione dei doveri coniugali (tradimento extraconiugale) ha comportato sofferenze molto frustranti, il coniuge tradito ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni morali ex art. 2059 c.c., a prescindere dalla pronuncia di addebito in sede di separazione. A giudizio della Corte “sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione (tradimento extraconiugale) ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto”.
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