IUSTLAB

Responsabilità della struttura ospedaliera con la donna incinta e il nascituro

Scritto da: Giuseppe Maniglia - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con riguardo alla posizione del nascituro, il rapporto che si instaura tra la partoriente e la casa di cura privata o l’ente ospedaliero ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo (ex multis, Cass.civ. 9.7.2020, n.14615), onde gli obblighi di diligente assolvimento delle prestazioni sorgono non soltanto nei confronti della degente, ma anche nei confronti del nascituro stesso.

Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale del rapporto tra la gestante e la struttura discende l’applicazione, tra l’altro, del relativo regime giuridico in termini di distribuzione dell’onere probatorio. Spetta, dunque, al danneggiato dimostrare, oltre alla fonte del suo asserito credito (contratto o contatto sociale), l’esistenza del nesso causale, ossia che la condotta del professionista sia stata, secondo il criterio del “piùprobabile che non”, la causa del danno lamentato (per tutte, Cass. civ. n.20812/2018), mentre è onere del convenuto dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, ossia che l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza (ex plurimis, Cass., n. 28991/2019; Cass., n. 26907/2022; Cass., n. 20707/2023).



Pubblicato da:


Giuseppe Maniglia

Avv. Maniglia-Divorzista e Civilista Palermo