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Responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente

Scritto da: Giuseppe Maniglia - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”), a prestazioni corrispettive, che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con l’accettazione del paziente presso la struttura sanitaria: a fronte dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, del Servizio Sanitario Nazionale o dell’assicuratore), insorgono, infatti, a carico della struttura sanitaria obblighi di cura, di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie (anche in relazione al verificarsi di eventuali complicazioni o emergenze) nonché obblighi secondari ed accessori (c.d. prestazioni alberghiere). La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, dunque, può conseguire tanto all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico della stessa ex art. 1218 c.c., quanto all’inadempimento della prestazione professionale del sanitario, quale suo ausiliario necessario, in virtù dell'art. 1228 c.c.: è una responsabilità definita a doppio binario, giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c. (vedi Cass. civ. 5.11.2020 n.24688).



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Giuseppe Maniglia

Avv. Maniglia-Divorzista e Civilista Palermo