Pubblicazione legale:
Il rapporto che
lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un
contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di “spedalità” o di “assistenza
sanitaria”), a prestazioni corrispettive, che si perfeziona, anche sulla base di
fatti concludenti, con l’accettazione del paziente presso la struttura
sanitaria: a fronte dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo (da parte
del paziente, del Servizio Sanitario Nazionale o dell’assicuratore),
insorgono, infatti, a carico della struttura sanitaria obblighi di cura, di messa
a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico,
nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie (anche in
relazione al verificarsi di eventuali complicazioni o emergenze) nonché
obblighi secondari ed accessori (c.d. prestazioni alberghiere).
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente,
dunque, può conseguire tanto all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico della stessa ex art. 1218 c.c., quanto all’inadempimento
della prestazione professionale del sanitario, quale suo ausiliario necessario,
in virtù dell'art. 1228 c.c.: è una responsabilità definita a doppio binario, giacchè
essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli
obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad
esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di
organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante
dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario,
imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c.
(vedi Cass. civ. 5.11.2020 n.24688).