Cass. Civ., Sez. Un., 6 dicembre 2024, n. 31310 Massima "La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.".

Scritto da: Giuseppe Margiotta - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il Commento dell’Avv. Giuseppe Margiotta

 

Con sentenza n. 31310 del 6 dicembre 2024, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto che il minore, una volta divenuto maggiorenne, non possa rinunciare all’eredità accettata con beneficio dal proprio legale rappresentante nel caso in cui questi non abbia provveduto alla redazione dell’inventario.

Perché la S.C. ha ritenuto che il minore, divenuto maggiorenne, non possa rinunciare all’eredità?  

La risposta deve ricercarsi nella natura del negozio giuridico di accettazione dell’eredità, per sua natura irretrattabile volto a far acquistare la qualità di erede in maniera definitiva (“semel heres semper heres”).

Ma quali sono le conseguenze della mancata redazione dell’inventario?

Il minore, pertanto, divenuto maggiorenne, non resta nella condizione di chiamato all’eredità, ma acquista comunque la qualità di erede, senza tuttavia poter godere del beneficio della limitazione di responsabilità per eventuali debiti ereditari conseguente all’accettazione beneficiata; in quanto erede, quindi, non potrebbe rinunciare all’eredità ormai acquistata in maniera definitiva.

Quid iuris, qualora sia consentito ad un soggetto di annullare e revocare gli effetti giuridici di atti posti in essere da altri soggetti e nella fattispecie gli effetti giuridici dell’accettazione dell’eredità posta in essere dal legale rappresentante?

Quali sarebbero le conseguenze e l’impatto nel sistema dei traffici giuridici? Di certo non verrebbe garantito e rispettato il principio di certezza del diritto.

 

 



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Avvocato Giuseppe Margiotta a Verona
Giuseppe Margiotta

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