Pubblicazione legale:
Il Commento dell’Avv. Giuseppe Margiotta
Con sentenza n. 31310
del 6 dicembre 2024, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, ponendo
fine ad un contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto che il minore, una volta
divenuto maggiorenne, non possa rinunciare all’eredità accettata con beneficio
dal proprio legale rappresentante nel caso in cui questi non abbia provveduto
alla redazione dell’inventario.
Perché la S.C. ha ritenuto
che il minore, divenuto maggiorenne, non possa rinunciare all’eredità?
La risposta deve
ricercarsi nella natura del negozio giuridico di accettazione dell’eredità, per
sua natura irretrattabile volto a far acquistare la qualità di erede in maniera
definitiva (“semel heres semper heres”).
Ma quali sono le
conseguenze della mancata redazione dell’inventario?
Il minore, pertanto, divenuto
maggiorenne, non resta nella condizione di chiamato all’eredità, ma
acquista comunque la qualità di erede, senza tuttavia poter godere del
beneficio della limitazione di responsabilità per eventuali debiti
ereditari conseguente all’accettazione beneficiata; in quanto erede, quindi, non
potrebbe rinunciare all’eredità ormai acquistata in maniera definitiva.
Quid iuris, qualora sia
consentito ad un soggetto di annullare e revocare gli effetti giuridici di atti
posti in essere da altri soggetti e nella fattispecie gli effetti giuridici dell’accettazione
dell’eredità posta in essere dal legale rappresentante?
Quali sarebbero le
conseguenze e l’impatto nel sistema dei traffici giuridici? Di certo non
verrebbe garantito e rispettato il principio di certezza del diritto.