Pubblicazione legale:
Secondo quanto prevede il "Decreto Agosto", i contratti a termine, tanto diretti quanto a scopo di somministrazione potranno essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2020 senza applicazione di causali, quali esigenze sostitutive o ragioni straordinarie ed eccezionali anche scaturenti da un incremento dell'attività.
In merito alla durata complessiva dei rapporti, la norma precisa che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge ordinaria con la conseguenza che il rapporto prorogato o rinnovato non può superare i 24 mesi.
La normativa emergenziale considera il 31 dicembre 2020 il termine ultimo entro il quale sarà possibile prorogare o rinnovare senza specificare le causali.
Ne consegue che il contratto di lavoro a termine potrà quindi proseguire oltre tale scadenza, per un massimo di 12 mesi.
Nella nota n.713/2020 diramata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato chiarito che è possibile, inoltre, un'ulteriore proroga ai sensi della nuova disciplina, di un contratto già prorogato o rinnovato durante la vigenza della precedente (Decreto Rilancio) ovvero la possibilità di prorogare un contratto già sottoposto alla proroga per quattro volte ed ancora procedere a rinnovo senza necessità di attendere il periodo di "stop and go" equivalente a dieci giorni dalla scadenza per i contratti di durata fino a sei mesi e venti giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore.
Infine, è stata abrogata la discussa norma che disponeva la proroga automatica del contratto a termine per una durata corrispondente al periodo di sospensione dell'attività a causa dell'emergenza da Covid - 19.