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Contratti a termine liberi dalle causali per tutto il 2020

Scritto da: Giuseppe Mossuto - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Secondo quanto prevede il "Decreto Agosto", i contratti a termine, tanto diretti quanto a scopo di somministrazione potranno essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2020 senza applicazione di causali, quali esigenze sostitutive o ragioni straordinarie ed eccezionali anche scaturenti da un incremento dell'attività.

In merito alla durata complessiva dei rapporti, la norma precisa che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge ordinaria con la conseguenza che il rapporto prorogato o rinnovato non può superare i 24 mesi.

La normativa emergenziale considera il 31 dicembre 2020 il termine ultimo entro il quale sarà possibile prorogare o rinnovare senza specificare le causali.

Ne consegue che il contratto di lavoro a termine potrà quindi proseguire oltre tale scadenza, per un massimo di 12 mesi.

Nella nota n.713/2020 diramata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato chiarito che è possibile, inoltre, un'ulteriore proroga ai sensi della nuova disciplina, di un contratto già prorogato o rinnovato durante la vigenza della precedente (Decreto Rilancio) ovvero la possibilità di  prorogare un contratto già sottoposto alla proroga per quattro volte ed ancora procedere a rinnovo senza necessità di attendere il periodo di "stop and go" equivalente a dieci giorni dalla scadenza per i contratti di durata fino a sei mesi e venti giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore.

Infine, è stata abrogata la discussa norma che disponeva la proroga automatica del contratto a termine per una durata corrispondente al periodo di sospensione dell'attività a causa dell'emergenza da Covid - 19.


Avv. Giuseppe Mossuto - Avvocato giuslavorista

Studio Legale Mossuto con sedi in Napoli (NA), Corso Umberto I°, 179 e Polla (SA), in via Campo San Giovanni, specializzato in Diritto del Lavoro e Previdenza assicura ai propri assistiti strumenti e soluzioni per il contenzioso tra lavoratori e datori di lavoro, datori di lavoro ed enti terzi (Ispettorato Territoriale del Lavoro ITL, INPS, INAIL). L'aggiornamento continuo delle proprie competenze nonchè il meticoloso lavoro di studio della questione consentono di far fronte a qualsiasi esigenza e problematica afferente i rapporti di lavoro e mantenere elevati gli standard qualitativi per i Clienti.




Giuseppe Mossuto

Esperienza


Diritto del lavoro

Il profilo generico della professione risulta obsoleto rispetto ad un sistema in continua evoluzione e per tale motivo, Studio Legale Mossuto ha optato per un carattere specialistico, improntato sulla materia giuslavorista.


Previdenza

Studio Legale Mossuto garantisce ai propri assistiti strumenti e soluzioni per il contenzioso in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ex art.442 c.p.c., ricorsi giudiziali ordinari in materia previdenziali, Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ex art.445 bis c.p.c., Azioni poste a tutela dei crediti nelle procedure concorsuali


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Altre categorie:

Domiciliazioni.


Referenze

Titolo professionale

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE Licenziamento individuale e collettivo: novità e mutamenti giurisprudenziali

EuroConference - 9/2023

Licenziamenti individuali e le causali; Divieti di licenziamenti individuali e i licenziamenti collettivi; Tutele derivanti da licenziamento illegittimo Novità normative e mutamenti giurisprudenziali

Titolo professionale

Master in Contenzioso e Controversie nel Diritto del Lavoro

EuroConference - 1/2020

Certificazione rilasciata per aver completato con successo Master nel quale sono stati approfonditi elementi sostanziali e procedurali propri della materia giuslavorista

Pubblicazione legale

L’accertamento dello stato di crisi aziendale non giustifica il licenziamento

Salvis Juribus

Nel caso di trasferimento di azienda sottoposta a procedura di insolvenza non finalizzata alla liquidazione dei beni con conseguente cessazione dell'attività economica, l'accordo sindacale di cui all'art. 47 co. 4 bis della Legge n. 428/1990 non può incidere sulla continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario, secondo quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ

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