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Divieto mobile dei licenziamenti

Scritto da: Giuseppe Mossuto - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L'attuale divieto, come configurato dall'art. 14 del Decreto Agosto viene meno nel momento in cui si esaurisca il ricorso alla Cig o all'esonero contributivo per le ore di cassa integrazione utilizzate nel periodo maggio / giugno.
La "mobilità" del divieto ha generato un dibattito circa la platea interessata.
Al riguardo, infatti, alcuni sostengono che il divieto non operi in relazione ai datori di lavoro che non si trovino nelle condizioni di utilizzare la Cig o l'esonero.
Al contrario, altri affermano che chi non intende fare ricorso alla Cig o si trovi impossibilitato a beneficiare dell'esonero contributivo perchè non ha ridotto o sospeso l'attività a causa del covid 19 durante maggio e giugno, non possa procedere all'irrogazione della sanzione del licenziamento fino al 31 dicembre 2020.
Infine, la legge di conversione del DL n. 104/2020 ha modificato il suddetto articolo eliminandone la parte che prevedeva l'estensione a tutto il 2020 della possibilità di revocare il licenziamento senza incorrere in sanzioni nè oneri, a condizione della contestuale richiesta di Cig con decorrenza dalla data di intimazione del licenziamento per g.m.o.
Resterebbe da chiarire se e con quali conseguenze resti in vigore la disposizione contenuta nell'art. 46 del D.L.n.18/2020 che consente,negli stessi termini la revoca dei licenziamenti per g.m.o. intimati tra il 23 febb 2020 e il 17 marzo 2020.



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Giuseppe Mossuto

Avvocato giuslavorista