Il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta

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Pubblicazione legale: La direttiva 2000/78/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 216/2003, ha stabilito un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; la direttiva si riferisce a ogni limitazione, risultante da durature menomazioni fisiche o mentali che può ostacolare la piena partecipazione del lavoratore alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Così individuata la nozione di handicap, il datore di lavoro, per potere garantire in modo effettivo la parità di trattamento dei disabili, è tenuto ad adottare i c.d. “ragionevoli accomodamenti”, che sono un quid pluris rispetto all’obbligo di repechage, ritenuto dalla giurisprudenza sufficiente a escludere l’illegittimità del licenziamento (obbligo che si traduceva nella verifica di posti vacanti, anche se di inferiore inquadramento, compatibili con la limitazione e nell’assegnazione di tali posti, ove disponibili, al lavoratore, senza che al datore di lavoro potesse essere imposta alcuna modifica dell’organizzazione. Il licenziamento determinato da inidoneità fisica sopravvenuta è richiamato dall’articolo 18, comma 7, St. Lav. che prevede, quale regime sanzionatorio, la reintegrazione e la tutela economica ridotta. Anche l’articolo 2, comma 4, d.lgs. n. 23/2015 contiene un espresso richiamo a tale licenziamento, prevendo, quale sanzione, la tutela piena, indipendentemente dal requisito dimensionale dell’impresa.

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Avvocato Giuseppe Mossuto a Napoli
Giuseppe Mossuto

Avvocato giuslavorista