Pubblicazione legale:
Con la Circolare n. 17 del 19 novembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso chiarire la portata applicativa della disciplina dell'attività dei c.d. riders, rinvenibile nel D.Lgs n. 81/2015 come modificato dalla Legge n. 128/2019.
La suddetta normativa prevede tutele differenziate a seconda che la loro attività sia collocabile nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative etero organizzate o si configuri come autonoma occasionale.
La Circolare espone due profili di tutela differenti.
Nel caso in cui i riders per le concrete modalità operative, lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, trova applicazione la tutela costitutiva del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dello stesso a prescindere dal fatto che le istruzioni operative impartite riguardino anche i tempi ed i luoghi di lavoro, come invece esigeva la vecchia disciplina.
Qualora l'attività svolta mancasse del requisito della continuità, trovano applicazione le misure di tutela minime garantite per lo svolgimento della prestazione autonoma occasionale, quali il diritto a ottenere la stipula di un contratto formale, a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi e della loro sicurezza, l'estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto compatibile a tutela della libertà e dignità del lavoratore, il divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione.
Per quanto attiene al compenso, il Ministero demanda alla Contrattazione Collettiva le relative modalità di determinazione specificando che in mancanza di accordi i riders non possano essere pagati sulla base delle consegne effettuate e debbano essere rispettati i minimi retributivi tabellari applicati con Contratti Collettivi di categorie affini.
In ogni caso, non può prevedersi un compenso esclusivamente a cottimo.
La Circolare segnala, infine che un Contratto Collettivo eventualmente concluso dalle Associazioni carenti del requisito di maggior rappresentatività comparativa non è idoneo a derogare la disciplina legislativa, anche in riferimento ai lavoratori iscritti all'Associazione stipulante.