Giuseppe Sabbatella

Avvocato Diritto Scolastico e Diritto del Lavoro

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Domanda mobilità docenti scuola 2016/17 : prevale il punteggio più alto, vince il merito.

Sentenza Tribunale Napoli del 3 ottobre 2017

Sentenza giudiziaria:

Con una sentenza, depositata il 3 ottobre 2017, il Tribunale di Napoli ha censurato l’operato del Ministero dell’Istruzione nella gestione della procedura di mobilità straordinaria per l’a.s. 2016/2017. La docente di scuola primaria, dopo l’assunzione con il piano straordinario di cui alle legge 107/2015 c.d. “buona scuola” ed a seguito della presentazione della domanda di mobilità territoriale, era stata assegnata all’Ambito Territoriale Emilia Romagna 2 e precisamente ad un Istituto Comprensivo della città di Bologna. Dalla consultazione della graduatorie la ricorrente apprendeva che altri docenti – con minor punteggio – avevano ottenuto delle sedi più vicine ed in particolare in alcuni Ambiti Territoriali della Campania da lei invano richiesti nella domanda di mobilità territoriale. Il Giudice del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – dott.ssa Gagliardi conveniva con tale interpretazione, spiegando in sentenza che dalla lettura congiunta della legge 107/2015 e del CCNI sulla mobilità territoriale nel Comparto Scuola “risulta palese l’errore in cui è incorsa l’amministrazione convenuta nella elaborazione delle graduatorie con riguardo ai singoli ambiti, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla attribuzione della sede in ragione del maggior punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse, criterio rimasto vanificato” . Il Tribunale accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità.


Avv. Giuseppe Sabbatella - Avvocato Diritto Scolastico e Diritto del Lavoro

L’Avvocato Sabbatella è specializzato in diritto del lavoro e ha maturato una significativa esperienza in relazione alle problematiche del diritto scolastico. Lo Studio assicura un servizio di consulenza sia a privati che organizzazioni sindacali su tutto il territorio nazionale, intrattenendo un rapporto diretto e senza intermediazioni col cliente. Tutto è svolto in prima persona, il cliente ha sempre un punto di riferimento fermo e la certezza di ricevere informazioni chiare da chi ha cognizione diretta della sua problematica.




Giuseppe Sabbatella

Esperienza


Diritto del lavoro

In virtù della notevole esperienza acquista nel settore, particolare attenzione è dedicata al pubblico impiego contrattualizzato con specifico riferimento comparto Scuola. L’avvocato Sabbatella offre assistenza - giudiziale e stragiudiziale - sia al personale Docente che ATA nell’ambito di procedimenti disciplinari e in caso di licenziamento o di depennamento dalle graduatorie di riferimento, nonché in relazione a tutte le problematiche legali inerenti al comparto Scuola.


Mobbing

Si usa la parola mobbing con specifico riferimento ai casi in cui il datore di lavoro ponga in essere una pluralità di comportamenti, tra loro uniti da uno scopo unitario, che producono un effetto vessatorio nei confronti del dipendente. Lo Studio fornisce una consulenza legale qualificata volta a valutare la complessiva situazione lavorativa e a consigliare al lavoratore le azioni legali da intraprendere a fronte di condotte mobbizzanti quali: l’attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle svolte da contratto, l’abuso di procedimenti disciplinari, ovvero ancora ancora ingiurie, minacce, molestie etc.


Licenziamento

L'avvocato Sabbatella fornisce assistenza legale qualificata ai lavoratori pubblici e privati in caso di licenziamento o di risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato, nonché in caso di depennamento dalle graduatorie per le supplenze del personale Docente ed ATA del comparto Scuola.


Altre categorie:

Diritto civile, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Diritto sindacale, Domiciliazioni, Diritto penale, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Riconoscimento del servizio prestato presso scuola paritaria in assenza di contribuzione previdenziale.

Tribunale di Varese – Sezione Lavoro, Ordinanza del 19.07.2022.

La ricorrente, Collaboratrice scolastica presso un Istituto Comprensivo di Varese, a seguito dei controlli effettuati successivamente al conferimento della supplenza, si vedeva notificare un provvedimento di rettifica del punteggio con conseguenziale risoluzione anticipata del contratto di lavoro. Per la precisione – a parere dell’istituzione scolastica procedente – il servizio prestato dalla ricorrente presso una scuola paritaria della provincia di Napoli, regolarmente dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA per la provincia di Varese, non poteva essere convalidato in quanto “non coperto da versamento di contributi”. La lavoratrice, che si era vista annullare il punteggio corrispondente a ben due anni di servizio prestato, con conseguente impossibilità di essere destinataria di altre proposte di contratto a tempo determinato, si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale con ricorso ex art. 700 c.p.c. adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo. Il Tribunale di Varese, con ordinanza del 19.07.2022, accoglieva le richieste formulate dal legale.

Sentenza giudiziaria

Mancata proroga della supplenza per le attività di scrutinio e valutazione e diritto al pagamento della retribuzione.

Sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - del 21.06.2022

Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro - condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle retribuzioni a favore della docente a tempo determinato cui non era stato prorogato il contratto di lavoro, ex art. 37 CCNL Scuola, per lo svolgimento delle attività di scrutinio e valutazione.

Sentenza giudiziaria

Presunte incompatibilità e false dichiarazioni – rettifica punteggio e licenziamento – illegittimità

Tribunale di Teramo – Sentenza del 30.03.22

Ll Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice a seguito della contestazione di una presunta incompatibilità e della rettifica del punteggio per presunte false dichiarazioni e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione scolastica il ripristino dell’originario punteggio (corrispondente a ben otto anni di servizio) nell’ambito delle graduatorie ATA di terza fascia per la provincia di Teramo.

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Lo studio

Giuseppe Sabbatella
Centro Direzionale Isola G8
Napoli (NA)

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