Sentenza giudiziaria:
Con una sentenza, depositata il 3 ottobre 2017, il Tribunale di Napoli ha censurato l’operato del Ministero dell’Istruzione nella gestione della procedura di mobilità straordinaria per l’a.s. 2016/2017.
La docente di scuola primaria, dopo l’assunzione con il piano straordinario di cui alle legge 107/2015 c.d. “buona scuola” ed a seguito della presentazione della domanda di mobilità territoriale, era stata assegnata all’Ambito Territoriale Emilia Romagna 2 e precisamente ad un Istituto Comprensivo della città di Bologna.
Dalla consultazione della graduatorie la ricorrente apprendeva che altri docenti – con minor punteggio – avevano ottenuto delle sedi più vicine ed in particolare in alcuni Ambiti Territoriali della Campania da lei invano richiesti nella domanda di mobilità territoriale.
Il Giudice del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – dott.ssa Gagliardi conveniva con tale interpretazione, spiegando in sentenza che dalla lettura congiunta della legge 107/2015 e del CCNI sulla mobilità territoriale nel Comparto Scuola “risulta palese l’errore in cui è incorsa l’amministrazione convenuta nella elaborazione delle graduatorie con riguardo ai singoli ambiti, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla attribuzione della sede in ragione del maggior punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse, criterio rimasto vanificato” .
Il Tribunale accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità.