Giuseppe Sabbatella

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Il Dirigente scolastico non può sospendere i docenti

Scritto da: Giuseppe Sabbatella - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il lavoratore, docente presso un noto liceo napoletano, si vedeva notificare il provvedimento disciplinare consistente nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni a firma del Dirigente Scolastico.

Il docente si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo.

Il Giudice del Lavoro, accogliendo l’eccezione di incompetenza del dirigente alla irrogazione di sanzioni superiori alla censura formulata dal difensore, annullava il provvedimento impugnato. 

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Napoli è intervenuto nel complesso dibattito riguardante i confini del potere disciplinare attribuito dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 (TUPI) ai capi struttura con qualifica dirigenziale e agli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (UPD).

Con la riforma Madia (d.lgs. n. 75/2017) tali confini sono stati spostati a vantaggio degli UPD, anche alla luce dell’inerzia dimostrata in passata dalla dirigenza nell’attivazione dei procedimenti; un’inerzia dovuta sia alla promiscuità dei dirigenti con i dipendenti da sanzionare, sia, in alcuni casi, alla scarsa competenza giuridica.

Gli UPD sono, pertanto, divenuti competenti ad irrogare tutte le sanzioni disciplinari, tranne quella del rimprovero verbale, con un’unica, rilevante, eccezione: quella del personale (docente, educativo e ATA) della scuola, per il quale il legislatore del 2017, ai sensi del nuovo comma 9-quater dell’ art. 55-bis, ha mantenuto la distinzione fra sanzioni disciplinari di scarsa gravità – sospensione dal servizio sino a dieci giorni – e sanzioni più gravi, in relazione alle quali il procedimento disciplinare resta assegnato agli UPD.

Tale ripartizione incontra però delle deroghe in relazione al personale docente, per il quale continuano ancora ad applicarsi le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 297/1994 (TU Scuola).

Il Giudice adito, applicando le coordinate ermeneutiche di cui all’ordinanza n. 30226 del 20.11.2019 (cfr. precedenti contributi pubblicati su questo sito) ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza dell’ufficio che ha emanato in concreto la sanzione disciplinare disponendo l’annullamento del provvedimento impugnato con la seguente motivazione:

“ …. fondata l’eccezione di incompetenza dell’ufficio che ha comminato in concreto la sanzione disciplinare.

L’art. 55 bis D.Lgs 165/2001 sopra menzionato prevede un diverso soggetto competente a seconda della gravità della sanzione da comminare.

In particolare, detta norma stabilisce, ai primi due commi:

“Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.

Il c. 4 sopra riportato dispone inoltre che per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente a segnalare immediatamente la condotta ma che è l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari a contestare e concludere il procedimento.

Nella fattispecie che occupa la sanzione della sospensione risulta essere stata non solo segnalata ma anche contestata e irrogata direttamente dal Dirigente scolastico nei confronti del ricorrente ( v. doc. 4 produzione ricorrente) .

Giova rammentare che con ordinanza n. 30226 del 20.11.19 la Cassazione ha ribadito che l’attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all’Ufficio per i procedimenti disciplinari si definisce solo sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti, da intendersi come quelli indicati nell’atto di contestazione, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare (così anche Cass. 2 agosto 2019, n. 20845).

E’ stata pertanto ritenuta la violazione delle regole di competenza interna, nel caso di sanzione irrogata dal Dirigente e responsabile della struttura in luogo in luogo dell’U.P.D. e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, corrispondendo la figura di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede amministrativa, e comportando tanto di per sé l’invalidità della sanzione illegittimamente applicata.

La Cassazione ha quindi concluso che: “l’irrogazione da parte del dirigente scolastico di una misura disciplinare rispetto ad un procedimento che rientra, sulla base della competenza fissata sulla base del massimo edittale previsto per la violazione contestata, nella potestà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, comportando minori garanzie di terzietà, determina l’invalidità della sanzione stessa”.

Nello stesso senso, Cass, ord. n. 28111 del 30.10.2019 per cui “il potere di sospensione del personale docente, seppure previsto dalla legge quale competenza del dirigente della struttura, risulta tuttavia, in concreto, non esercitabile in quanto non vi è una fattispecie legale o contrattuale a cui poterlo applicare, non potendo il dirigente scolastico fare una valutazione ex ante della sanzione irrogabile al caso concreto sulla base di valutazioni ipotetiche e discrezionali riguardanti la minore o maggiore gravità dei fatti”.

In particolare, anche dopo il decreto cd. Madia che contiene una norma procedurale che dà titolo ai dirigenti ad infliggere l’avvertimento scritto, la censura e la sospensione dal servizio sino a 10 giorni, per il personale docente ed educativo della scuola di ogni ordine e grado continuano di fatto ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Cap IV della Parte III del D.lgs n. 297/ 1994 alla luce del rinvio contenuto dal CCNL Scuola; stabilisce infatti l’art. 29 CCNL Scuola 2016/2018 che, per il solo personale docente, “nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1 rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Sezione I sanzioni disciplinari del d.lgs. 297/04 ( artt. da 492 a 501)”.

Ne consegue che, poiché il detto Titolo I non prevede per i docenti la sanzione della sospensione sino a dieci giorni, ma la sanzione più afflittiva della sospensione dall’insegnamento sino a un mese, il potere dei dirigenti scolastici di sospendere i docenti di fatto non può essere esercitato.

Fondamentali sul punto sono gli art. da . 493 a 495 del detto D.lgs.

Il primo riguarda la sanzione della censura ( che consiste in una “dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”), il secondo fa riferimento alla “Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese” ( “ La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilita’, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attivita’ non soggetti a pubblicita’; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”) e l’art. 495 regola poi la “Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi”. …”


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Diritto civile, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Diritto sindacale, Domiciliazioni, Diritto penale, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Riconoscimento del servizio prestato presso scuola paritaria in assenza di contribuzione previdenziale.

Tribunale di Varese – Sezione Lavoro, Ordinanza del 19.07.2022.

La ricorrente, Collaboratrice scolastica presso un Istituto Comprensivo di Varese, a seguito dei controlli effettuati successivamente al conferimento della supplenza, si vedeva notificare un provvedimento di rettifica del punteggio con conseguenziale risoluzione anticipata del contratto di lavoro. Per la precisione – a parere dell’istituzione scolastica procedente – il servizio prestato dalla ricorrente presso una scuola paritaria della provincia di Napoli, regolarmente dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA per la provincia di Varese, non poteva essere convalidato in quanto “non coperto da versamento di contributi”. La lavoratrice, che si era vista annullare il punteggio corrispondente a ben due anni di servizio prestato, con conseguente impossibilità di essere destinataria di altre proposte di contratto a tempo determinato, si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale con ricorso ex art. 700 c.p.c. adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo. Il Tribunale di Varese, con ordinanza del 19.07.2022, accoglieva le richieste formulate dal legale.

Sentenza giudiziaria

Mancata proroga della supplenza per le attività di scrutinio e valutazione e diritto al pagamento della retribuzione.

Sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - del 21.06.2022

Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro - condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle retribuzioni a favore della docente a tempo determinato cui non era stato prorogato il contratto di lavoro, ex art. 37 CCNL Scuola, per lo svolgimento delle attività di scrutinio e valutazione.

Sentenza giudiziaria

Presunte incompatibilità e false dichiarazioni – rettifica punteggio e licenziamento – illegittimità

Tribunale di Teramo – Sentenza del 30.03.22

Ll Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice a seguito della contestazione di una presunta incompatibilità e della rettifica del punteggio per presunte false dichiarazioni e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione scolastica il ripristino dell’originario punteggio (corrispondente a ben otto anni di servizio) nell’ambito delle graduatorie ATA di terza fascia per la provincia di Teramo.

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Lo studio

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Centro Direzionale Isola G8
Napoli (NA)

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