La ricorrente, docente presso un liceo napoletano, a seguito del passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado si vedeva negare il riconoscimento degli anni di servizio prestati nel precedente ruolo. Invero, l’istituzione scolastica competente alla emanazione del nuovo decreto di ricostruzione di carriera riteneva che l’intero servizio prestato dalla docente dall’anno scolastico 1994/1995 all’anno scolastico 2015/2016 non dovesse essere riconosciuto ai fini della progressione di carriera, se non nei limiti della c.d. temporizzazione. La lavoratrice si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 9.05.2023, facendo proprio l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione accoglieva in pieno le richieste formulate dal legale, con la seguente motivazione: “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del DPR n. 417 del 1974 e art. 57 della Legge n. 312/1980, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della c.d. temporizzazione”.Il Tribunale adito riconosceva, quindi, il diritto della ricorrente alla nuova ricostruzione di carriera, tenuto conto della anzianità di servizio comprensiva del periodo in cui è stata docente di ruolo presso la scuola dell’infanzia.
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Giuseppe Sabbatella
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