Pubblicazione legale:
Il fatto
La vicenda trae origine
da un provvedimento di contestazione di addebito con cui l’Ufficio procedimenti disciplinari presso l’Ufficio VII – Ambito
Territoriale di Verona, a seguito di segnalazione del competente Dirigente
Scolastico, disponeva l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di
un docente di scuola secondaria per non aver indicato, nell’apposito modulo
sottoscritto in occasione della presa di servizio, una precedente condanna non
risultante da casellario giudiziale.
Il lavoratore si
rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella del foro di Napoli al fine di presentare
le proprie controdeduzioni nell’ambito della suddetta procedura.
Le considerazioni di diritto
L’avvocato Sabbatella
presentava la propria memoria difensiva con cui chiedeva l’immediata archiviazione
del procedimento disciplinare sulla base delle argomentazioni di diritto di
seguito indicate.
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Il legale osservava che
i fatti addebitati erano frutto di una non esatta ricostruzione della realtà
derivante dalla segnalazione posta in essere dal Dirigente Scolastico scaturita
dalla omessa applicazione delle recenti innovazioni normative introdotte in
materia.
A tal proposito, rilevava
il procuratore costituito, a far data dal 10.11.2019
è in vigore la riforma del casellario giudiziale - c.d. “Riforma Orlando” - che
individua quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione.
La riforma, come ben
noto a tutti gli operatori del diritto, ha l’indiscutibile merito di aver
risolto l’annosa questione delle ipotesi di discordanza tra l’autodichiarazione
resa dall’interessato – sulla base di un casellario
giudiziale dall’ esito “NULLA” - e il
certificato del casellario acquisito dall’amministrazione con le modalità ad
essa consentite (visura diretta) da cui risultano eventuali precedenti.
Tale riforma ha
allineato ciò che è visibile sul casellario richiesto dai privati, con ciò che
il privato deve dichiarare in un'autocertificazione, in altri termini: tutto
quello che non risulta dal casellario richiesto dal privato, non dovrà essere
dichiarato dall'interessato in un'autocertificazione senza che ciò comporti
alcuna responsabilità penale/civili e/o disciplinari a carico del dichiarante.
E’ pertanto opportuno
richiamare l’attenzione sulle modifiche apportate al D.P.R. 313/2002 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) ad opera
del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 pubblicato in data 26.10.2018 i cui effetti
decorrono, ai sensi dell’art. 7 del medesimo d.lgvo, dopo un anno dalla data
della sua pubblicazione.
In particolare, si
evidenziava quanto disposto dal novellato art. 28, comma 8 del DPR citato per
cui: “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza
nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare
la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1″.
Con specifico riferimento al
comparto scuola, l’avv. Sabbatella segnalava e produceva la circolare 0009918 emessa in data 07.09.2020 dall’Ministero dell’Istruzione – Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte in cui si specifica che “Dall’insieme delle succitate disposizioni
si ricava che nell’ipotesi di
discordanza tra l’autodichiarazione resa dall’interessato ed il certificato del casellario acquisito
dall’amministrazione, l’eventuale omissione di dichiarazione da parte degli
interessati di procedimenti rientranti nelle ipotesi
sopra menzionate non è ascrivibile a dichiarazione mendace”.
Il difensore concludeva affermando
che il docente, nel compilare la domanda di immissione in GPS, aveva dichiarato
di non aver riportato alcuna condanna penale in quanto alcun provvedimento
risultava dal casellario giudiziale in suo possesso.
In conclusione, e solo per mero
tuziorismo difensivo, specificava altresì che il lavoratore era stato condannato
al pagamento di una pena esclusivamente pecuniaria per un reato
contravvenzionale che, come tale, non rientrava tra quelli ostativi
all’instaurazione del rapporto di lavoro.
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L’archiviazione
del procedimento
L’Ufficio per procedimenti
disciplinari presso l’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona, condividendo
appieno le argomentazioni di diritto addotte dall’avvocato Sabbatella, poiché “le
osservazioni svolte nell’interesse del lavoratore, che in sintesi evidenziano
la buona fede del dipendente, stante la non menzione della condanna nel
certificato acquisito dall’interessato; la non ostatività del reato, peraltro
di natura contravvenzionale; la non dovutezza della dichiarazione ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge” con decreto del 14.04.2021 disponeva
l’archiviazione del procedimento disciplinare a carico del docente.