Giuseppe Sabbatella

Avvocato Diritto Scolastico e Diritto del Lavoro

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Procedimento disciplinare per presunte false dichiarazioni rese in occasione dell’accesso al pubblico impiego. L’U.P.D dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona, in accoglimento della difesa dell’Avv. Giuseppe Sabbatella, dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare a carico del lavoratore.

Scritto da: Giuseppe Sabbatella - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il fatto

La vicenda trae origine da un provvedimento di contestazione di addebito con cui l’Ufficio procedimenti disciplinari presso l’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona, a seguito di segnalazione del competente Dirigente Scolastico, disponeva l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un docente di scuola secondaria per non aver indicato, nell’apposito modulo sottoscritto in occasione della presa di servizio, una precedente condanna non risultante da casellario giudiziale.

Il lavoratore si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella del foro di Napoli al fine di presentare le proprie controdeduzioni nell’ambito della suddetta procedura.

 

Le considerazioni di diritto

L’avvocato Sabbatella presentava la propria memoria difensiva con cui chiedeva l’immediata archiviazione del procedimento disciplinare sulla base delle argomentazioni di diritto di seguito indicate. 

***..***

Il legale osservava che i fatti addebitati erano frutto di una non esatta ricostruzione della realtà derivante dalla segnalazione posta in essere dal Dirigente Scolastico scaturita dalla omessa applicazione delle recenti innovazioni normative introdotte in materia.

A tal proposito, rilevava il procuratore costituito, a far data dal 10.11.2019 è in vigore la riforma del casellario giudiziale - c.d. “Riforma Orlando” - che individua quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione.

La riforma, come ben noto a tutti gli operatori del diritto, ha l’indiscutibile merito di aver risolto l’annosa questione delle ipotesi di discordanza tra l’autodichiarazione resa dall’interessato – sulla base di un casellario

 giudiziale dall’ esito “NULLA” - e il certificato del casellario acquisito dall’amministrazione con le modalità ad essa consentite (visura diretta) da cui risultano eventuali precedenti.

Tale riforma ha allineato ciò che è visibile sul casellario richiesto dai privati, con ciò che il privato deve dichiarare in un'autocertificazione, in altri termini: tutto quello che non risulta dal casellario richiesto dal privato, non dovrà essere dichiarato dall'interessato in un'autocertificazione senza che ciò comporti alcuna responsabilità penale/civili e/o disciplinari a carico del dichiarante.

E’ pertanto opportuno richiamare l’attenzione sulle modifiche apportate al D.P.R. 313/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) ad opera del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 pubblicato in data 26.10.2018 i cui effetti decorrono, ai sensi dell’art. 7 del medesimo d.lgvo, dopo un anno dalla data della sua pubblicazione.

In particolare, si evidenziava quanto disposto dal novellato art. 28, comma 8 del DPR citato per cui: “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1″.

Con specifico riferimento al comparto scuola, l’avv. Sabbatella segnalava e produceva la circolare 0009918 emessa in data 07.09.2020 dall’Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in cui si specifica che “Dall’insieme delle succitate disposizioni si ricava che nell’ipotesi di discordanza tra l’autodichiarazione resa dall’interessato ed il certificato del casellario acquisito dall’amministrazione, l’eventuale omissione di dichiarazione da parte degli interessati di procedimenti rientranti nelle ipotesi sopra menzionate non è ascrivibile a dichiarazione mendace.

Il difensore concludeva affermando che il docente, nel compilare la domanda di immissione in GPS, aveva dichiarato di non aver riportato alcuna condanna penale in quanto alcun provvedimento risultava dal casellario giudiziale in suo possesso.

In conclusione, e solo per mero tuziorismo difensivo, specificava altresì che il lavoratore era stato condannato al pagamento di una pena esclusivamente pecuniaria per un reato contravvenzionale che, come tale, non rientrava tra quelli ostativi all’instaurazione del rapporto di lavoro.

***…***

L’archiviazione del procedimento

 

L’Ufficio per procedimenti disciplinari presso l’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona, condividendo appieno le argomentazioni di diritto addotte dall’avvocato Sabbatella, poiché “le osservazioni svolte nell’interesse del lavoratore, che in sintesi evidenziano la buona fede del dipendente, stante la non menzione della condanna nel certificato acquisito dall’interessato; la non ostatività del reato, peraltro di natura contravvenzionale; la non dovutezza della dichiarazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge” con decreto del 14.04.2021 disponeva l’archiviazione del procedimento disciplinare a carico del docente.

 


Avv. Giuseppe Sabbatella - Avvocato Diritto Scolastico e Diritto del Lavoro

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Diritto del lavoro

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Altre categorie:

Diritto civile, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Diritto sindacale, Domiciliazioni, Diritto penale, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Riconoscimento del servizio prestato presso scuola paritaria in assenza di contribuzione previdenziale.

Tribunale di Varese – Sezione Lavoro, Ordinanza del 19.07.2022.

La ricorrente, Collaboratrice scolastica presso un Istituto Comprensivo di Varese, a seguito dei controlli effettuati successivamente al conferimento della supplenza, si vedeva notificare un provvedimento di rettifica del punteggio con conseguenziale risoluzione anticipata del contratto di lavoro. Per la precisione – a parere dell’istituzione scolastica procedente – il servizio prestato dalla ricorrente presso una scuola paritaria della provincia di Napoli, regolarmente dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA per la provincia di Varese, non poteva essere convalidato in quanto “non coperto da versamento di contributi”. La lavoratrice, che si era vista annullare il punteggio corrispondente a ben due anni di servizio prestato, con conseguente impossibilità di essere destinataria di altre proposte di contratto a tempo determinato, si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale con ricorso ex art. 700 c.p.c. adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo. Il Tribunale di Varese, con ordinanza del 19.07.2022, accoglieva le richieste formulate dal legale.

Sentenza giudiziaria

Mancata proroga della supplenza per le attività di scrutinio e valutazione e diritto al pagamento della retribuzione.

Sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - del 21.06.2022

Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro - condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle retribuzioni a favore della docente a tempo determinato cui non era stato prorogato il contratto di lavoro, ex art. 37 CCNL Scuola, per lo svolgimento delle attività di scrutinio e valutazione.

Sentenza giudiziaria

Presunte incompatibilità e false dichiarazioni – rettifica punteggio e licenziamento – illegittimità

Tribunale di Teramo – Sentenza del 30.03.22

Ll Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice a seguito della contestazione di una presunta incompatibilità e della rettifica del punteggio per presunte false dichiarazioni e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione scolastica il ripristino dell’originario punteggio (corrispondente a ben otto anni di servizio) nell’ambito delle graduatorie ATA di terza fascia per la provincia di Teramo.

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Lo studio

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Centro Direzionale Isola G8
Napoli (NA)

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