Pubblicazione legale:
E' illegittima, in sede di rilascio di concessione edilizia l'apposizione di una clausola di precarietà: tuttavia, qualora l'intervento assentito appaia conforme alla disciplina urbanistica vigente, l'apposizione di essa non può determinare l'annullamento dell'intero titolo, ma null'altro che la mera rimozione della clausola, in applicazione del principio utile per inutile vitiatur.
Anche in presenza di una espressa disposizione delle NTA che abbia destinato una specifica zona F del vigente PRG alla generalità degli impianti tecnologici, è legittimo il permesso di costruire rilasciato in zona E - Agricola per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare, in quanto gli impianti di comunicazione elettronica devono, in assenza di specifiche previsioni per la loro allocazione, ritenersi compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche.
Il potere di annullamento del permesso di costruire non è legittimamente esercitato quando l'ente sovraordinato (nella specie l'Amministrazione provinciale) invochi presunte illegittimità urbanistico-edilizie del titolo per giustificare un provvedimento dichiaratamente adottato a tutela della salute il quale, quindi, non sfugge alla censura di sviamento di potere.
Fonte: Rivista urbanistica e appalti 12/2006