Pubblicazione legale:
In materia di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, è legittima la scelta di una stazione appaltante di attribuire un maggior peso ponderale all'elemento economico rispetto a quello tecnico, in quanto ciò appare giustificato dalla decisione dell'amministrazione di farsi integralmente carico dell'onere di rimborso spettante al gestore uscente esonerando, così, i partecipanti dall'obbligo di sostenere il relativo costo.
L'atto di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas rientra nella competenza del Consiglio comunale in base all'art. 42, n.2 lett. a) D.Lgs. n.267/2000, concernendo l'organizzazione del servizio. Tale atto di indirizzo, infatti, non attiene alla fase di indizione della gara che, come atto di gestione, esula dalle competenze consiliari, ma ad aspetti organizzativi non prestabiliti che, pertanto, non possono che essere valutati dall'organo di indirizzo dell'ente.
Nel caso di gara per la concessione di un servizio pubblico (nella specie, servizio di distribuzione del gas), ove il bando di gara, quanto ai criteri per la composizione della Commissione giudicatrice, richiami come norme applicabili l'art. 14 D.Lgs. n.164/2000 e l'art. 83 D.Lgs. 163/2006, senza riferimento alcuno al successivo art. 84, è legittima la composizione della commissione che includa, come componente esterno, un ingegnere non appartenente agli elenchi offerti dall'Ordine degli Ingegneri, né iscritto all'ordine stesso.
Fonte: Rivista Urbanistica e appalti 5/2011