Pubblicazione legale:
L’art. 612 bis del codice penale introdotto dal legislatore nel 2009 punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita
Partendo da questo assunto la Corte di Cassazione da diverso tempo ha elaborato la creazione di una categoria specifica di atti persecutori sussumibili nel c.d. reato di stalking condominiale, che punisce l’autore di comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa, in maniera tale da ingenerare in questi ultimi un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé stessi o per i propri familiari e tale da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita; il percorso giurisprudenziale in esame va pertanto incontro all’esigenza di prestare tutela in circostanze che si realizzano nei rapporti di vicinato i quali possono evolversi in storie di incomprensioni e dissapori che, se non adeguatamente attenzionati, non di rado costituiscono l'humus di tragici fatti di cronaca riportati dalla stampa.
Con riguardo alla fattispecie in esame, è importante sottolineare che non scatta il reato di atti persecutori per un insieme di condotte idonee a cagionare una continua fonte di disturbo, disagio, fastidio (es. il vicino che con proprie attività si produce in immissioni intollerabili di rumore, fumo, cattivi odori, per lavoro, musica ecc); per la configurazione dell'illecito penale la norma incriminatrice richiede la commissione di comportamenti tali da determinare uno stato d’ansia grave e idoneo a compromettere la libertà psichica della persona offesa (cfr. sul punto Corte di cassazione, sentenza n. 39675 del 29 settembre 2023 ).