Via libera della Cassazione alla cedolare secca se il conduttore è una persona giuridica.

Scritto da: Guglielma Vaccaro - Pubblicato su IUSTLAB




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Con la sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024, la Suprema Corte ha stabilito che il regime sostitutivo di tassazione dei canoni derivanti dalla locazione di un immobile ad uso abitativo (c.d. cedolare secca) resta applicabile anche quando l’inquilino sia una società o un’impresa, non essendo tale facoltà impedita dall’art. 3, comma 6 n.23 del 2011 (decreto legislativo di coordinamento della materia fiscale regionale).

La decisione allarga significativamente la platea di beneficiari dell'agevolazione e si pone in netto contrasto con l'indirizzo sinora adottato dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha sempre sostenuto l'inapplicabilità tout court della cedolare secca alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa , o di arti e professioni(con conseguente adozione di “paletti” telematici nelle procedure di registrazione dei contratti); in realtà la normativa citata prevede l'inapplicabilità della cedolare secca alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni quando il è locatore a svolgere la locazione nell'ambito di un'attività imprenditoriale (es. affittacamere).

La pronuncia degli Ermellini trae origine dal ricorso di un privato che aveva locato ad una compagnia aerea un’abitazione destinata ad ospitare il legale rappresentante della stessa conduttrice; a parere dei magistrati, “in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, sesto comma, D. Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni”; pertanto, l’esclusione ex art. 3, comma 6 cit., opera soltanto nei confronti delle locazioni residenziali poste in essere dal locatore nell’ambito di un’attività di impresa, arte o professione, restando, di contro, priva di rilevanza la natura giuridica della controparte contrattuale; in altre parole, è logico desumere da parte del legale rappresentante della società (o dipendenti della società) un utilizzo dell'immobile in questione ad uso prevalentemente abitativo,

Il rilievo che dall’applicazione del regime possa trarre vantaggio anche il conduttore (non applicabilità dell’imposta di registro e non adeguamento periodico del canone) non giustifica un’interpretazione restrittiva della disciplina della cedolare secca, poiché ne deriverebbe un’irrazionale compressione del suo ambito applicativo in danno del locatore, beneficiario naturale del regime impositivo in parola

La pronuncia giurisprudenziale è chiara, resta da vedere se e quando l'Agenzia delle entrate si adeguerà alle indicazioni giurisprudenziali;  la conseguenza a livello pratico determina anche la riorganizzazione del sistema informatico, sinora configurato in modo da impedire l'inserimento di dati riconducibili a persone giuridiche in fase di registrazione dei contratti sottoscritti tra le parti.





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Avvocato Guglielma Vaccaro a Saronno
Guglielma Vaccaro

Avvocato civilista - esperto in condominio e locazioni