Avvocato Guglielma Vaccaro a Saronno

Guglielma Vaccaro

Avvocato civilista - esperto in condominio e locazioni

About     Contatti





Via libera della Cassazione alla cedolare secca se il conduttore è una persona giuridica.

Scritto da: Guglielma Vaccaro - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Con la sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024, la Suprema Corte ha stabilito che il regime sostitutivo di tassazione dei canoni derivanti dalla locazione di un immobile ad uso abitativo (c.d. cedolare secca) resta applicabile anche quando l’inquilino sia una società o un’impresa, non essendo tale facoltà impedita dall’art. 3, comma 6 n.23 del 2011 (decreto legislativo di coordinamento della materia fiscale regionale).

La decisione allarga significativamente la platea di beneficiari dell'agevolazione e si pone in netto contrasto con l'indirizzo sinora adottato dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha sempre sostenuto l'inapplicabilità tout court della cedolare secca alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa , o di arti e professioni(con conseguente adozione di “paletti” telematici nelle procedure di registrazione dei contratti); in realtà la normativa citata prevede l'inapplicabilità della cedolare secca alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni quando il è locatore a svolgere la locazione nell'ambito di un'attività imprenditoriale (es. affittacamere).

La pronuncia degli Ermellini trae origine dal ricorso di un privato che aveva locato ad una compagnia aerea un’abitazione destinata ad ospitare il legale rappresentante della stessa conduttrice; a parere dei magistrati, “in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, sesto comma, D. Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni”; pertanto, l’esclusione ex art. 3, comma 6 cit., opera soltanto nei confronti delle locazioni residenziali poste in essere dal locatore nell’ambito di un’attività di impresa, arte o professione, restando, di contro, priva di rilevanza la natura giuridica della controparte contrattuale; in altre parole, è logico desumere da parte del legale rappresentante della società (o dipendenti della società) un utilizzo dell'immobile in questione ad uso prevalentemente abitativo,

Il rilievo che dall’applicazione del regime possa trarre vantaggio anche il conduttore (non applicabilità dell’imposta di registro e non adeguamento periodico del canone) non giustifica un’interpretazione restrittiva della disciplina della cedolare secca, poiché ne deriverebbe un’irrazionale compressione del suo ambito applicativo in danno del locatore, beneficiario naturale del regime impositivo in parola

La pronuncia giurisprudenziale è chiara, resta da vedere se e quando l'Agenzia delle entrate si adeguerà alle indicazioni giurisprudenziali;  la conseguenza a livello pratico determina anche la riorganizzazione del sistema informatico, sinora configurato in modo da impedire l'inserimento di dati riconducibili a persone giuridiche in fase di registrazione dei contratti sottoscritti tra le parti.




Avv. Guglielma Vaccaro - Avvocato civilista - esperto in condominio e locazioni

Mi chiamo Guglielma Vaccaro, con pluriennale esperienza nel diritto civile, delle locazioni e del condomino;alla base di ogni vertenza, specialmente nel settore locatizio - condominiale, c'è la necessità di attento ascolto, per questo privilegio fin quanto possibile la composizione stragiudiziale del conflitto in quanto, con efficace applicazione del diritto si possono trovare soluzioni ragionevoli in tempi che la giustizia italiana non sarebbe mai in grado di fornire. Ciò permette inoltre di avere costi più competitivi. Opero prevalentemente in provincia di Varese.




Guglielma Vaccaro

Esperienza


Locazioni

Esperienza ultra decennale anche come referente di primarie associazioni dedicate alla tutela del cittadino hanno permesso di approfondire la tutela a 360 gradi sia del proprietario che dell'inquilino.


Diritto civile

Dalla pratica al conseguimento dell'abilitazione e sino ad oggi si è consolidata un'esperienza in vari ambiti civilistici (sinistri, famiglia, lavoro) che ha permesso di comprendere sempre meglio le specifiche esigenze di ogni assistito.


Diritto immobiliare

Esperienza ultra decennale anche come referente di primarie associazioni dedicate alla tutela del cittadino hanno permesso di approfondire la tutela a 360 gradi del soggetto coinvolto in operazioni immobiliari, si tratti di acquisto, vendita o contratti di locazione oltre l'analisi completa dei modelli contrattuali più utilizzati.


Altre categorie:

Diritto condominiale, Sfratto, Diritto di famiglia, Separazione, Diritto dell'informatica, Eredità e successioni, Unioni civili, Divorzio, Matrimonio.



Referenze

Pubblicazione legale

La procedura di mediazione in materia civile, una possibilità a molti ancora poco nota

Pubblicato su IUSTLAB

La procedura stragiudiziale di mediazione, introdotta con apposito decreto nel 2010 e obbligatoria per una serie di materie, ad avviso di chi scrive stenta ad affermarsi pienamente e quindi ad evitare lunghe e costose controversie in ambito giudiziale (c.d. obiettivo deflattivo della giustizia ) per i seguenti motivi: 1) il procedimento di mediazione è un iter stragiudiziale che consente a due o più parti in conflitto di raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia, tuttavia spesso le parti non scelgono, prima di una causa per legge devono esperire il c.d. tentativo di conciliazione; o meglio, di solito è una delle parti che vuole avere conto e ragione rispetto a determinate pretese a chiamare in mediazione l'altra, non interessata a farsi tirare in ballo in una vertenza potenzialmente dispendiosa e che giudica irrilevante la possibilità di definire la questione una volta per tutte; 2) pur con il conforto dei rispettivi legali e del mediatore che chiarisce fondamenti e finalità della procedura nel primo incontro, le parti spesso sono portate a comportarsi come se si fosse già in causa e restano poco propense all'elaborazione di una composizione transattiva della controversia se non dopo più o meno lunghe e laboriose trattative; 3) ultimo ma non meno importante, a frenare potenziali utenti soprattutto nel caso della mediazione volontaria è anche il sensibile aumento dei costi della procedura stessa, certamente inferiori ad una azione da promuovere in sede giudiziale ma non tanto da non riscuotere un giudizio negativo da parte dei non addetti ai lavori. Fatte tali premesse, restano alti i vantaggi della composizione in mediazione di procedure potenzialmente estenuanti come, ad esempio, quelle relative allo scioglimento di comunioni ereditarie, vertenze che spesso intrecciano questioni patrimoniali e personali che vanno trattate con la dovuta riservatezza, caratteristica precipua dell'istituto in esame; chi scrive confida che la procedura di mediazione riceva la rilevanza che che è dovuta a mezzo di informazione sempre più capillare e corretta, e si impegna personalmente a fare divulgazione sul tema, con ciò smentendo la diceria sempre diffusa ma oramai logora che gli avvocati mirano alla causa.

Titolo professionale

Corso di perfezionamento criminalità informatica e investigazioni digitali

Università degli Studi di Milano - 11/2018

Nell'ambito di una costante informatizzazione del diritto e delle conseguenti possibili fattispecie di illiceità, ho appreso le conoscenze necessarie ad individuare problematiche sempre più frequenti di cyberbullismo, cyberstalking ecc. (ricordiamo che la giurisprudenza di legittimità di recente ha determinato il c.d. stalking condominiale che ben può essere agito anche in via telematica).

Pubblicazione legale

Locazioni brevi, locazioni turistiche e nuove regole

Pubblicato su IUSTLAB

I contratti di locazione per finalità turistiche e le locazioni brevi nel sentire comune si sovrappongono; in realtà i primi, come da definizione, hanno una determinata finalità, ovvero quella di di soddisfare esigenze temporanee per l'unica finalità turistica ovvero collegabile a un viaggio o di un soggiorno per svago, villeggiatura, riposo o qualunque altra causa voluttuaria con durata limitata nel tempo; le locazioni brevi , invece, sono contratti di locazione di immobili a uso abitativo, sia ad uso transitorio che turistico, che differiscono dagli ordinari contratti di locazione e possono essere conclusi anche per altre motivazioni, come ragioni di lavoro o studio . Con la conversione nella legge n. 191/2023 del decreto “Anticipi” (il Dl n. 145/2023) è ormai definitiva l’istituzione del Codice identificativo nazionale (Cin), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al citato ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale. Con riguardo alle locazioni con finalità turistiche svolte in forma non imprenditoriale ovvero da privato, business che sta soppiantando i contratti di locazione ordinaria, dal mese di settembre 2024 il Codice identificativo Nazionale dovrà essere assegnato tramite apposita procedura automatizzata gestita dal ministero del Turismo di concerto con le Regioni, il tutto con finalità di regolamentazione delle operazioni sotto il profilo sostanziale, fiscale e per assicurare la conformità degli immobili a regole standard di sicurezza (es. previsione di dispostivi antincendio e rilevatori di gas/ monossido di carbonio). Lo sviluppo recente degli obblighi di legge e i conseguenti adempimenti burocratici impongono al soggetto che intende esercitare attività non imprenditoriale alcune riflessioni, non ultima quella di avvalersi della prestazione di professionisti che si dedichino esclusivamente alla verifica della correttezza di contratti, procedure e scadenze; in caso inosservanza e/o negligenza o interpretazione erronea le sanzioni possono raggiungere importi elevati.

Leggi altre referenze (5)

Lo studio

Guglielma Vaccaro
Via Cascina Colombara 19
Saronno (VA)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Vaccaro:

Contatta l'Avv. Vaccaro per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email WhatsApp
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy