Sentenza giudiziaria:
La sentenza accoglie il difetto di giurisdizione da noi sollevato rilevando che nonostante l'applicazione del principio della volontà delle parti (operando riferimento al disposto dell’art. 4 L. 218/95 e all’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e all’art. 25 del
Regolamento 1215/2012), in questo caso il Collegio ha ritenuto "che la clausola in questione recasse previsioni circa la legge applicabile e l’individuazione del Giudice competente a conoscere delle controversie che fossero insorte tra le parti non già in relazione alla scrittura nella quale essa risulta apposta, bensì in ordine all’Accordo che esse si erano impegnate a stipulare con la scrittura stessa; il tenore e la collocazione sistematica della clausola nella ‘lettera di intenti’ induce del resto inequivocabilmente a tale interpretazione.".