Pubblicazione legale:
Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 11543 del 2 maggio 2019
Nel contenzioso bancario, esclusa la validità ex lege della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del cliente, quale parte convenuta in causa, sarà la banca, mediante il deposito degli estratti, a dover dimostrare ex art. 2697 c.c. la posizione debendi del correntista. È precluso, in assenza dell’andamento globale del conto, l’azzeramento del saldo iniziale e la neutralizzazione del saldo debitorio.
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