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GLI EFFETTI DELLA SENTENZA LEXITOR DELLA CGUE NEI CASI DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

Scritto da: Irene Carta Cerrella - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Tribunale di Napoli, 07 febbraio 2020, n. 1340 - G.U. Pastore Alinante

Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Napoli ha fatto propria l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea, con la Sentenza C-383/2018 (Sentenza Lexitor) dell’art. 16 paragrafo 1 della Direttiva 2008/48/CE, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l’erogazione dello stesso senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring.

Nella sopracitata sentenza la CGUE ha statuito che l’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Dunque, tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Successivamente alla Sentenza Lexitor, è intervenuto sul punto anche il Collegio di coordinamento ABF (Arbitro Bancario Finanziario) il quale, con riguardo alla proposizione dei ricorsi in materia, ha specificato che, se il cliente ha a suo tempo domandato la retrocessione di tutti i costi, compresi quelli “up front”- ossia quelle spese sostenute una tantum dai consumatori per ottenere il finanziamento - e il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, gli ha riconosciuto soltanto la retrocessione di costi “recurring” – cioè i costi dipendenti dalla durata di un contratto -  la pretesa afferente ai costi up front non può essere riproposta in virtù del principio “ne bis in idem” (divieto di doppio giudizio). Se, invece, il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, un nuovo ricorso avente ad oggetto le commissioni up front derivanti dal medesimo fatto costitutivo, deve ritenersi anch’esso inammissibile. Infatti, la domanda se accolta comporterebbe una inammissibile modifica della decisione già assunta, oltre ad integrare la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. L’ABF concludeva, pertanto che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, è da escludersi la possibilità che il cliente, edotto della sopravvenuta sentenza Lexitor, possa proporne un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento.



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Irene Carta Cerrella

Avvocato a Palermo