Pubblicazione legale:
Tribunale di Napoli,
07 febbraio 2020, n. 1340 - G.U. Pastore Alinante
Con la pronuncia in
oggetto, il Tribunale di Napoli ha fatto propria l’interpretazione fornita
dalla Corte di Giustizia europea, con la Sentenza C-383/2018 (Sentenza Lexitor)
dell’art. 16 paragrafo 1 della Direttiva 2008/48/CE, stabilendo che in caso di estinzione
anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al
rimborso di tutti i costi sostenuti per l’erogazione dello stesso senza alcuna
distinzione tra costi up front e recurring.
Nella sopracitata
sentenza la CGUE ha statuito che l’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE
deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla
riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del
credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Dunque, tutti i
costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad
eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono
riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Successivamente alla
Sentenza Lexitor, è intervenuto sul punto anche il Collegio di coordinamento
ABF (Arbitro Bancario Finanziario) il quale, con riguardo alla
proposizione dei ricorsi in materia, ha specificato che, se il cliente ha a suo
tempo domandato la retrocessione di tutti i costi, compresi quelli “up front”- ossia quelle spese sostenute
una tantum dai consumatori per ottenere il finanziamento - e il Collegio, in
accoglimento parziale del ricorso, gli ha riconosciuto soltanto la
retrocessione di costi “recurring” –
cioè i costi dipendenti dalla durata di un contratto - la pretesa afferente ai costi up front non può
essere riproposta in virtù del principio “ne
bis in idem” (divieto di doppio giudizio). Se, invece, il cliente ha
chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, un nuovo ricorso avente ad
oggetto le commissioni up front derivanti dal medesimo fatto costitutivo, deve
ritenersi anch’esso inammissibile. Infatti, la domanda se accolta comporterebbe
una inammissibile modifica della decisione già assunta, oltre ad integrare la
violazione del principio di infrazionabilità della domanda. L’ABF concludeva,
pertanto che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi
recurring, è da escludersi la possibilità che il cliente, edotto della
sopravvenuta sentenza Lexitor, possa proporne un altro separato ai fini del
rimborso dei costi up front, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e
proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti
i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del
finanziamento.