Caso legale:
Ho assistito il marito in un giudizio di divorzio in cui la moglie chiedeva il riconoscimento dell’assegno divorzile, mentre il mio assistito si opponeva ritenendo insussistenti i presupposti di legge, in particolare l’assenza di un effettivo contributo della moglie alla formazione della sua posizione professionale e del patrimonio familiare.
In una prima fase il Tribunale, con provvedimento provvisorio e urgente, aveva riconosciuto in favore della moglie un assegno divorzile. Nel corso del procedimento ho tuttavia prodotto documentazione sopravvenuta attestante che la stessa aveva percepito somme rilevanti a seguito dello scioglimento di una società di cui era titolare di una quota, dimostrando così una significativa capacità economico‑patrimoniale autonoma. La controparte ne contestava l’ammissibilità per asserita tardività rispetto ai termini istruttori, ma la produzione è stata ritenuta ammissibile in quanto di formazione successiva e decisiva per la valutazione dell’attuale situazione economica delle parti.
Il caso ha consentito di valorizzare il principio per cui, nei giudizi di separazione e divorzio, non si applicano in modo rigido le ordinarie preclusioni endoprocessuali, risultando sempre possibile allegare e provare fatti nuovi, al fine di adeguare il provvedimento alla situazione di fatto al momento della decisione, nel rispetto del contraddittorio tra le parti. In sentenza, il Tribunale ha accolto la tesi difensiva del marito, escludendo il diritto della moglie all’assegno divorzile e revocando, quanto disposto in via provvisoria.