Caso legale:
Ho assistito un ricorrente nell’impugnazione di un verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente, emesso a seguito di un primo verbale per eccesso di velocità ai sensi dell’art. 142, comma 8, C.d.S., regolarmente notificato.
Dal momento della notifica del primo verbale per eccesso di velocità decorrevano 60 giorni entro i quali il proprietario del veicolo avrebbe dovuto comunicare all’amministrazione i dati personali e gli estremi della patente del conducente. Scaduto tale termine senza comunicazione, iniziava a decorrere il termine di 90 giorni entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto notificare il nuovo verbale per la violazione dell’art. 126‑bis, comma 2, C.d.S.
Nel caso di specie, il verbale impugnato è stato notificato oltre il suddetto termine di 90 giorni, in violazione dell’art. 201 C.d.S., con conseguente nullità per tardiva notifica. Il Giudice di Pace di Ravenna ha accolto il ricorso, annullando il verbale e condannando il Comune al pagamento delle spese legali.