Pubblicazione legale:
La pronuncia affronta il caso del trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, della divisione giudiziale con conguaglio. La Suprema Corte ribadisce che qualora la divisione di un compendio abbia luogo mediante la sua integrale assegnazione ad uno dei condividenti, con pagamento agli altri di una somma pari al valore delle rispettive quote, si applica l’imposta di registro con aliquota dell’1% prevista dal D.P.R. 131/1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 3.
Parole chiave: imposta di registro – divisione – atto di natura dichiarativa -conguaglio - quota di diritto e quota di fatto.