Sentenza giudiziaria:
Accertata l’impossibilità dell’uso diretto da parte di tutti i condomini quale terrazzo, il Collegio ha ritenuto che l’atto di amministrazione compiuto dal Condominio, consistente nella stipula di un contratto di locazione con un Gestore di telefonia cellulare , debba configurarsi quale vincolo contrattuale ad effetti personali (e tanto sulla scorta di una serie di elementi: nomen juris, diritto di installazione e mantenimento, cessione/sublocazione, ecc.), con la conseguenza che non è richiesta la unanimità dei consensi ma la maggioranza di cui all’art.1108 c.1 c.c. venendo in discussione l’adozione di una delibera con la quale il condominio decide di stipulare il contratto con il quale concede ad un terzo lo jus aedificandi sul lastrico solare, dietro pagamento di un corrispettivo per la installazione di infrastrutture e con facoltà di asportare i manufatti al termine della locazione, per un periodo limitato di nove anni.