Avvocato Ivan Pietroluongo a Napoli

Ivan Pietroluongo

Avvocato civilista e amministrativista

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Quorum delibera condominiale in materia di installazione di impianti di telefonia cellulare

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.8435 - 2020 - Corte di Appello di L'Aquila

Sentenza giudiziaria:

Accertata l’impossibilità dell’uso diretto da parte di tutti i condomini quale terrazzo, il Collegio ha ritenuto che l’atto di amministrazione compiuto dal Condominio, consistente nella stipula di un contratto di locazione con un Gestore di telefonia cellulare , debba configurarsi quale vincolo contrattuale ad effetti personali (e tanto sulla scorta di una serie di elementi: nomen juris, diritto di installazione e mantenimento, cessione/sublocazione, ecc.), con la conseguenza che non è richiesta la unanimità dei consensi ma la maggioranza di cui all’art.1108 c.1 c.c. venendo in discussione l’adozione di una delibera con la quale il condominio decide di stipulare il contratto con il quale concede ad un terzo lo jus aedificandi sul lastrico solare, dietro pagamento di un corrispettivo per la installazione di infrastrutture e con facoltà di asportare i manufatti al termine della locazione, per un periodo limitato di nove anni.


Avv. Ivan Pietroluongo - Avvocato civilista e amministrativista

Sono Ivan Pietroluongo, esperto del diritto civile ed amministrativo. Laureato all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", esercito la professione di avvocato da venticinque anni ed opero su tutto il territorio nazionale. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino.




Ivan Pietroluongo

Esperienza


Diritto civile

Lo scrivente si occupa di contenzioso volto al recupero di crediti e di tutte le controversie in materia di diritti reali e personali


Diritto amministrativo

Esperienza concreta nel settore dal 2004, a tutela di persone fisiche e giuridiche, nei settori dell’Edilizia, dell’Urbanistica e dell’Ambiente, dei Lavori Pubblici, dell'Espropriazione per pubblica utilità, dell'Edilizia residenziale pubblica, della Sanità e del Pubblico Impiego


Altre categorie:

Diritto condominiale, Sfratto, Locazioni, Recupero crediti, Pignoramento, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Risarcimento danni, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni.



Referenze

Sentenza giudiziaria

Quorum delibera condominiale in materia di installazione di impianti di telefonia cellulare

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.8435 - 2020 - Corte di Appello di L'Aquila

Accertata l’impossibilità dell’uso diretto da parte di tutti i condomini quale terrazzo, il Collegio ha ritenuto che l’atto di amministrazione compiuto dal Condominio, consistente nella stipula di un contratto di locazione con un Gestore di telefonia cellulare , debba configurarsi quale vincolo contrattuale ad effetti personali (e tanto sulla scorta di una serie di elementi: nomen juris, diritto di installazione e mantenimento, cessione/sublocazione, ecc.), con la conseguenza che non è richiesta la unanimità dei consensi ma la maggioranza di cui all’art.1108 c.1 c.c. venendo in discussione l’adozione di una delibera con la quale il condominio decide di stipulare il contratto con il quale concede ad un terzo lo jus aedificandi sul lastrico solare, dietro pagamento di un corrispettivo per la installazione di infrastrutture e con facoltà di asportare i manufatti al termine della locazione, per un periodo limitato di nove anni.

Pubblicazione legale

L’omessa indicazione degli oneri di sicurezza negli appalti pubblici

Pubblicato su IUSTLAB

Su Urbanistica e Appalti n.2/2013 si segnala la pubblicazione del seguente articolo: “L’omessa indicazione degli oneri di sicurezza negli appalti pubblici”

Caso legale seguito

Usucapione - Insufficienza della coltivazione dei fondi ai fini della prova del possesso uti dominus del bene

2024

In relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non é sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione. E' necessario che la parte interessata dia prova del compimento di attività che non si devono estrinsecare nella mera utilizzazione del fondo, ma si devono concretizzate, anche in ragione di opere visibili e permanenti, in atti idonei ad esprimere, effettivamente, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Rispetto a tali evidenti e permanenti attività controparte non deve frapporre ostacoli di sorta, di guisa da acconsentire la realizzazione e, di conseguenza, l’acquisizione dei fondi per intervenuta usucapione

Lo studio

Ivan Pietroluongo
Via Dei Mille 16
Napoli (NA)

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