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Danni al terzo trasportato: conducente non è litisconsorte necessario

Scritto da: Jacopo Meini - Sentenza tribunale siena

Pubblicazione legale:

Il terzo trasportato, che a seguito di un sinistro stradale venga danneggiato, deve convenire in giudizio solamente l’impresa di assicurazione e non anche il conducente del veicolo su cui era a bordo. Tale soggetto non è un litisconsorte necessario (art. 141, D.L. 209/05). Un soggetto terzo trasportato, a seguito di un sinistro stradale, istaurava dinanzi al Giudice di Pace di Siena un giudizio sia nei confronti dell’impresa di assicurazione sia contro il conducente dell’autovettura nel quale era a bordo. Il giudice di prime cure prendeva atto della cessazione delle materia del contendere in quanto l’impresa di Assicurazione aveva proceduto, nelle more del giudizio, al risarcimento del danno ma condannava la parte attrice-trasportata alla rifusione delle spese legali sostenute dal conducente del veicolo ingiustamente convenuto in causa. Lo stesso attore proponeva appello al Tribunale di Siena per la condanna sopra esposta sostenendo che il vettore fosse stato un litisconsorte necessario.

Fonte: Sentenza tribunale siena - leggi l'articolo


Avv. Jacopo Meini - Avvocato a siena

Lo studio svolge assistenza legale nelle seguenti attività: risarcimento del danno da sinistro stradale, responsabilità medica o errore medico, infortunistica stradale, diritto penale (reati contro la persona e patrimonio) e tributario (opposizione cartelle pagamento e avvisi accertamento), diritto civile (divorzi, riscossione crediti, successioni)




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Esperienza


Diritto penale

Lo scrivente ha svolto la specializzazione in ambito penalistico presso la facoltà di Giurisprudenza di Siena e redatto molte pubblicazioni.


Incidenti stradali

Lo studio da anni svolge preferentemente assistenza in ambito assicurativo, sinistri stradali, responsabilità medica, polizze infortuni e si avvale della consulenza ottimi medici legali, periti cinematici ed ingegneri infrastrutturali.


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Referenze

Pubblicazione legale

La frode assicurativa ex art. 642, comma 1, c.p. è procedibile solo a querela

Sentenza Tribunale di Siena

E’ procedibile a querela la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 642 c.p. anche se ciò non è espressamente previsto dalla legge in quanto le fattispecie aggravate, di cui al secondo e terzo comma della predetta norma, richiedono la condizione di procedibilità. Inoltre l’estensione della querela di cui all’art. 123 c.p. si applica solamente ai coautori, anche se rinvenuti successivamente, per un “medesimo” fatto di reato ma non quando vengano scoperti durante la stessa indagine dei soggetti agenti che hanno commesso “altre analoghe fattispecie” nei confronti della stessa vittima (Tribunale di Siena, sentenza 26 gennaio 2018, n. 109).

Pubblicazione legale

Diffamazione: quando opera la scriminante del diritto di critica?

Quotidiano giuridico

Per riconoscere efficacia esimente all’esercizio del diritto di “critica”, in relazione alla divulgazione di una notizia avente potenzialità diffamatoria, è necessario che vi sia non solo corrispondenza tra la narrazione e quanto realmente accaduto ma che i fatti narrati, seppur veri, non vengano strumentalmente travisati o manipolati e che l’esposizione dei fatti avvenga nei limiti della continenza, intesa come corretta manifestazione delle proprie opinioni in modo tale da evitare che l’accostamento allusivo di fatti a quest’ultime alteri la portata ed il significato della notizia al solo fine di rafforzare in modo ambiguo e ingannevole l’opinione espressa.

Pubblicazione legale

"Finta vincita alla lotteria" per evitare il conto? è insolvenza fraudolenta

Sentenza Tribunale di Siena

Il Tribunale di Siena ha affrontato un tema di grande attualità e complessità. Il caso riguarda un soggetto imputato per il reato d'insolvenza fraudolenta poichè accusato di non aver pagato il conto dell'albergo in cui aveva alloggiato. La Corte ha ravvisato un elemento tale da far ritenere l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e, precisamente, il fatto che il soggetto attivo aveva dichiarato all'albergatore di "aver vinto alla lotteria".

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Lo studio

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S.s.73 Ponente N. 24
Siena (SI)

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