Pubblicazione legale:
“Secondo la regola generale propria dei reati di evento, è (logicamente e giuridicamente) possibile che alla commissione della condotta medesima, in particolare di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare uno degli eventi di cui alla norma 612 bis c.p., non segua l’effettiva causazione di alcuno di essi. E, in tali casi, il fatto sarà punibile quale delitto tentato.” (Cass. Pen., sez. V, 18.1.2021, n. 1943).
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