IUSTLAB

Trasferimento di beni tra coniugi in sede di separazione e divorzio

Scritto da: Jessica Massetti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli ai fini di assicurarne il mantenimento, sono valide, in quanto "il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657..." (cfr. SU Cass., sent. n 21761/2021). 

Tali trasferimenti sono possibili anche nei confronti dei figli, in tal caso operando come contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c.

Nel caso di figlio minore occorrerà ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare prima dell'introduzione del giudizio di separazione o divorzio.

Solo nel caso di conflitto di interessi tra i genitori il Giudice valuterà l'opportunità di nominare un Curatore Speciale e, ove il figlio sia maggiorenne, questi potrà depositare formale atto di intervento, oppure sottoscrivere il ricorso e partecipare personalmente all'udienza di comparizione delle parti al fine di profittare dell'acquisto in suo favore.

Oggi quindi, grazie all'importante decisione della Cassazione, con il divorzio congiunto e con la separazione consensuale, i coniugi possono trasferirsi reciprocamente beni o devolverli in favore dei figli senza doversi rivolgere obbligatoriamente, dopo il passaggio in Tribunale, ad un Notaio.

Per questo motivo, tali trasferimenti sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale e dalla tassa di archivio.

Tali norme, trovano applicazione  anche per l'assegnazione di un veicolo, nel caso in cui lo stesso, intestato a uno o entrambi i coniugi, voglia essere attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge. 

Nella sentenza del Tribunale il veicolo deve essere individuato con targa e/o telaio e, anche in questo caso, la trascrizione degli atti relativi ai procedimenti di separazione/scioglimento del matrimonio è esente dal pagamento di IPT ed imposta di bollo ai sensi dell’art. 19 L. 74/1987, mentre è soggetta al pagamento degli emolumenti PRA (cfr. lett. circ. ACI n.12480/00 e n. 17988/05) e dei diritti Motorizzazione.



Pubblicato da:


Jessica Massetti

Avvocato civilista esperto in diritto di famiglia e del lavoro