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Avvocato Jessica Massetti a Monteprandone

Jessica Massetti

Avvocato civilista esperto in diritto di famiglia e del lavoro

Informazioni generali

Sono l'avvocato Jessica Massetti ed opero soprattutto in ambito civile. All'interno di questa vasta branca sono esperta in special modo nell'ambito del diritto del lavoro e della previdenza sociale, di cui mi occupo ormai da diversi anni. La mia concretezza ed il mio impegno hanno reso molti imprenditori e lavoratori pienamente soddisfatti del mio operato. Oltre ad aver maturato una solida specializzazione in tale ambito, sono molto preparata in materia di diritto di famiglia, soprattutto separazioni e divorzi, e di responsabilità professionale, soprattutto in ambito medico.

Esperienza


Diritto del lavoro

Sono specializzata in diritto del lavoro e della previdenza sociale, curando da anni questo filone e annoverando tra i mei clienti imprenditori, società e lavoratori. In tale ambito ho maturato un'esperienza che dura ormai da anni.


Diritto civile

Ho seguito diversi casi in ambito civile, ivi compresi i contenziosi riguardanti sfratti, sinistri stradali e le controversi in materia di risarcimento dei danni, sia da responsabilità contrattuale che extracontrattuale, ivi compresa i danni da responsabilità professionale.


Diritto di famiglia

La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco in tale ambito assistenza completa ed ho seguito negli anni numerosi clienti che sono sempre rimasti soddisfatti del mio operato, anche in ambito di separazioni e divorzi. Inoltre, nel campo del diritto di famiglia e minorile ho svolto un corso di formazione (mini-master) rilasciato da AIDIF - Avvocatura italiana per i diritti delle famiglie - sul diritto di famiglia ed un corso di formazione (mini-master) su diritto di famiglia e minorile.


Altre categorie

Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni, Eredità e successioni, Tutela dei minori, Diritto penale, Domiciliazioni, Gratuito patrocinio, Tutela del consumatore, Previdenza, Matrimonio, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto sindacale, Contratti, Mobbing.



Credenziali

Recensione positiva

Grazie per l'impegno e la capacità dimostrata. Sei stata professionale, precisa, ed hai prontamente risolto la nostra problematica.

4/2024 - Marina L.

Grazie per l'impegno e la capacità dimostrata. Sei stata professionale, precisa, ed hai prontamente risolto la nostra problematica.

Titolo professionale

Corso di perfezionamento: i diritti dei consumatori- forme di responsabilità e di tutela alla luce del D.lgs 206/2005

Asso-Consum, associazione per la difesa dei consumatori, degli utenti e dei cittadini - 1/2024

Quali sono i diritti dei consumatori? In Italia non è sempre esistito un complesso di normative a tutela di consumatore. La rivoluzione è avvenuta con il “Codice del Consumo”, emanato nel 2005 (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) e aggiornato successivamente in diversi momenti. All’interno del Codice sono racchiuse le normative vigenti in materia di tutela dei consumatori, oltre alla maggior parte delle disposizioni emanate dall’Unione Europea nel corso degli ultimi 25 anni per la protezione del consumatore e a acquisite dalla legislazione nazionale. Il Codice del Consumo consta di sei parti: Parte I, dove sono presenti i diritti fondamentali e le definizioni; Parte II, dove sono indicate norme sull’educazione, l’informazione, le pratiche commerciali e la pubblicità; Parte III, che prevede i contratti di consumo; Parte IV, che include la disciplina della sicurezza e della qualità dei prodotti; Parte V, che menziona le associazioni dei consumatori, l’accesso alla giustizia e la class-action; Parte VI, con le disposizioni finali.

Pubblicazione legale

Trasferimento di beni tra coniugi in sede di separazione e divorzio

Pubblicato su IUSTLAB

Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli ai fini di assicurarne il mantenimento, sono valide, in quanto "il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657..." (cfr. SU Cass., sent. n 21761/2021). Tali trasferimenti sono possibili anche nei confronti dei figli, in tal caso operando come contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c. Nel caso di figlio minore occorrerà ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare prima dell'introduzione del giudizio di separazione o divorzio. Solo nel caso di conflitto di interessi tra i genitori il Giudice valuterà l'opportunità di nominare un Curatore Speciale e, ove il figlio sia maggiorenne, questi potrà depositare formale atto di intervento, oppure sottoscrivere il ricorso e partecipare personalmente all'udienza di comparizione delle parti al fine di profittare dell'acquisto in suo favore. Oggi quindi, grazie all'importante decisione della Cassazione, con il divorzio congiunto e con la separazione consensuale, i coniugi possono trasferirsi reciprocamente beni o devolverli in favore dei figli senza doversi rivolgere obbligatoriamente, dopo il passaggio in Tribunale, ad un Notaio. Per questo motivo, tali trasferimenti sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale e dalla tassa di archivio. Tali norme, trovano applicazione anche per l'assegnazione di un veicolo, nel caso in cui lo stesso, intestato a uno o entrambi i coniugi, voglia essere attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge. Nella sentenza del Tribunale il veicolo deve essere individuato con targa e/o telaio e, anche in questo caso, la trascrizione degli atti relativi ai procedimenti di separazione/scioglimento del matrimonio è esente dal pagamento di IPT ed imposta di bollo ai sensi dell’art. 19 L. 74/1987, mentre è soggetta al pagamento degli emolumenti PRA (cfr. lett. circ. ACI n.12480/00 e n. 17988/05) e dei diritti Motorizzazione.

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Lo studio

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Monteprandone (AP)

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Colonnella (TE)