Gestore della crisi da sovraindebitamento

Università telematica degli studi - UIL - 1/2026




Titolo professionale: Con l’istituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi, in cui opera il Gestore della Crisi si intende fornire ai cittadini ed agli avvocati adeguati strumenti e professionisti per affrontare il grave problema sociale di coloro che si trovano nell’impossibilità di fare fonte ai propri debiti, ovvero sono in una situazione di insolvenza della propria attività d’impresa e che non possono comunque utilizzare le ordinarie procedure della Legge fallimentare, al fine di dilazionare i debiti e abbatterli parzialmente con l’accordo dei creditori, o semplicemente con un provvedimento del Giudice. I soggetti destinatari sono: consumatori nuclei famigliari imprenditori agricoli start up innovative imprenditori sotto la soglia di cui all’art 1 Legge Fallimentare (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila) imprenditori sopra la soglia di cui all’art 1 Legge Fallimentare ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila) imprenditori cessati soci illimitatamente responsabili (es: socio di s.n.c., socio accomandatario di una s.a.s.) professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi società professionali ex L. 183/2011 associazioni professionali o studi professionali associati società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali enti privati non commerciali. Chi non può accedere alla procedura Non possono invece accedere alle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento: l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica



Pubblicato da:


Katiuscia Masi

Famiglia e minori ed esperto in materia contrattuale e recupero crediti




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