IUSTLAB

"Condannata la compagnia aerea a rispondere per i danni e manomissione del bagaglio nonchè sottrazione di merce in esso contenuta"

"Sentenza del 28/09/2010 n. 9061 - Giudice di Pace di Genova - Nuova Giurisprudenza Ligure 2010, n. 3 pagg. 5 - 7




Sentenza giudiziaria: Il mio Cliente aveva stipulato con la compagnia aerea un contratto di trasporto aereo di persona e di bagagli; giunto a destinazione, all'atto del ritiro dal tapis roulant del proprio bagaglio, le cui cerniere erano state assicurate con un lucchetto al momento della sua registrazione al check-in, si accorgeva che lo stesso era stato manomesso e che dal suo interno mancava un giaccone di pelle nuovo. Assumendo la sua difesa, citavo la compagnia aerea che veniva condannata a risarcire l'attore il quale aveva potuto dimostrare e quantificare la somma richiesta mediante la produzione del biglietto di viaggio e dello scontrino relativo al bagaglio, dello scontrino d'acquisto del giaccone e mediante prova testimoniale dell'esistenza dello stesso all'interno della valigia. La sentenza presenta profili d'interesse perchè affronta per la prima volta la problematica della quantificazione del danno risarcibile al viaggiatore dalla compagnia aerea; infatti, per determinare l'ammontare del risarcimento, il Giudice non ha dovuto fare ricorso a criteri equitativi in quanto l'attore è stato in grado di provare sia il valore monetario del giaccone, sia quello della valigia danneggiata.



Pubblicato da:


Laura Cerasoli

Civilista esperto in risarcimento danni/recupero crediti/diritto condominiale/locazioni