L’incendio di auto in sosta è evento ricollegabile alla circolazione stradale con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del veicolo.

Incendio di veicolo




Caso legale: La compagnia di assicurazione di un furgone in sosta, adibito al trasporto di frutta, dal quale scaturiva un incendio contestava la domanda giudiziale di risarcimento dei danni subiti dal proprietario del veicolo parcheggiato dietro, da me patrocinato, sostenendo la natura dolosa dell’incendio e l’ampio lasso di tempo trascorso dall’avvenuto posteggio del mezzo: il rapporto dei Vigili del Fuoco, pur ritenendo possibile la natura dolosa dell’incendio, tuttavia non la poteva confermare, come gli agenti stessi, interrogati in causa, ribadivano. Evidenziando poi quanto specificato dalla Giurisprudenza per la quale l’avaria può essere insorta per causa diverse dal movimento appena cessato con la sosta quali ad esempio l’usura complessiva del mezzo e delle sue componenti elettriche e meccaniche, ipotizzavo che proprio in questa situazione si fosse trovato il veicolo del convenuto, immatricolato circa una ventina di anni prima, allorchè prendeva fuoco. Gravando comunque l’onere della prova sull’assicuratore il quale allo stato non aveva elementi validi per affermare la natura dolosa dell’incendio, il Giudice di Pace accoglieva la domanda del mio Assistito condannando la compagnia di assicurazione a rifondere i danni subiti dal suo veicolo, sul presupposto del principio più volte ribadito dalla Cassazione secondo il quale l’incendio di auto in sosta è evento ricollegabile alla circolazione stradale con conseguente azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo.



Pubblicato da:


Laura Cerasoli

Civilista esperto in risarcimento danni/recupero crediti/diritto condominiale/locazioni




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