Necessità di espressa indicazione nell’atto di vendita di tutti gli immobili che si intende alienare qualora essi non abbiano natura pertinenziale

Caso giunto in Cassazione




Caso legale: Ricevevo mandato dal Condominio per resistere all’impugnazione della delibera condominiale che, decidendo sul rifacimento del lastrico solare, ripartiva il costo, fra gli altri, anche su un condomino che non si riteneva più tale: costui, infatti, asseriva che la vendita dell’appartamento situato al primo piano effettuata anni prima comprendesse anche la metà indivisa del lastrico solare (a suo tempo acquistata insieme all’appartamento ed indicata nel relativo atto di acquisto), seppur non indicata nell’atto di vendita stessa, in quanto, a suo dire, pertinenza dell’appartamento. Fallita la mediazione, il Condominio, con il mio patrocinio, risultava vincitore sia in Tribunale che in Appello, dove la causa veniva decisa essenzialmente su ulteriore prova documentale da me reperita e prodotta dalla quale emergeva chiaramente la natura di bene non pertinenziale del lastrico solare. Dopo i due gradi di giudizio anche la Cassazione confermava quanto deciso dalla Corte di Appello.



Pubblicato da:


Laura Cerasoli

Civilista esperto in risarcimento danni/recupero crediti/diritto condominiale/locazioni




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