Caso legale:
Ho redatto un ricorso per modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, eccepiendo l’inammissibilità dell’introitato giudizio, in quanto la ricorrente per ben due volte non ha rispettato i termini statuiti al fine della notifica del ricorso alla parte resistente. Ho rilevato la mancanza di un requisito propedeutico al riconoscimento di quanto statuito dall’art. 12-bis della legge 898/1970, a favore dell’ex coniuge, e precisamente: “il coniuge…ha diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto, percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”.Orbene, il resistente non ha percepito ad oggi il TFR relativo alla definizione del rapporto di lavoro intrattenuto con la ******** come si evince dalla attestazione cel 23.02.20**, che ho prodotto in originale. La ricorrente nel proporre la domanda appariva in assoluta mala fede, poiché la stessa aveva già goduto del trattamento di fine rapporto già percepito dal Sig. **** al tempo in cui costituivano una famiglia, liquidazione che a suo tempo riguardò la definizione del rapporto lavorativo con la *****. All’epoca il resistente acquistò una casa di villeggiatura intestandola alla di lui figlia ***, immobile che peraltro ultimamente, ed esattamente il 17.06.20**, fu venduto, circostanza che il resistente seppe solo per caso, non avendogli i congiunti all’epoca riferito nulla né corrisposto alcunchè di quanto ricavato con la vendita di quel bene che a suo tempo fu acquistato con quanto maturato dai sacrifici di ben 23 anni di lavoro.