Caso legale:
Nel caso in esame, l’assistito riceveva convocazione a visita di revisione da parte dell’INPS a seguito di un’istanza amministrativa presentata erroneamente in autotutela, nonostante i benefici dell’indennità di accompagnamento e della Legge 104/1992 fossero già stati definitivamente riconosciuti in sede giudiziaria.
A seguito dell’intervento difensivo e della produzione della documentazione relativa al precedente giudizio, veniva evidenziata l’illegittimità della procedura di revisione avviata dall’INPS in assenza dei presupposti di legge. L’Istituto, preso atto dell’errore e della precedente pronuncia giudiziale favorevole, procedeva quindi all’annullamento in autotutela della visita di revisione, confermando i benefici già riconosciuti all’assistito.