Caso legale:
A seguito del rigetto da parte dell’INPS della domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla Legge 104/1992, veniva promosso ricorso mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c.
Nel corso del procedimento, il Consulente Tecnico nominato dal Tribunale accertava la gravità delle patologie dell’assistito e la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Il Tribunale accoglieva quindi il ricorso, riconoscendo il diritto dell’assistito all’indennità di accompagnamento e ai benefici previsti dalla Legge 104/1992, precedentemente negati dall’INPS.