Mantenimento figli

Scritto da: Laura Luna Ciacci - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

E' giurisprudenza costante che il riconoscimento del figlio attribuisce e impone al genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. Mentre è un diritto del figlio pretendere che il genitore adempia ai suoi doveri, stesso diritto spetta al genitore che ha sempre, ovvero sin dalla nascita mantenuto e sostenuto il figlio.

La relativa obbligazione si collega, come è facile desumere, allo "status" genitoriale e decorre dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore che si è fatto carico  nel frattempo dell’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore assente volontariamente e "latitante" o che sia stato dichiarato genitore  dal passaggio in giudicato della relativa sentenza  (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di richiedere al giudice la condanna al regresso per la corrispondente quota egualitaria sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.

Tuttavia, è affermato dalla Cassazione civile, sez. I, 28/03/2017, n. 7960 che la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità  non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma 2, c.c.

La necessità di analoga  domanda - invece - non ricorre riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione ossia con riferimento al periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore. (In applicazione di detti principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 11/03/2015 per aver trascurato Cass. 16 luglio 2005, n. 15100 sia la circostanza che le parti - madre e figlia oramai maggiorenne - avessero compiutamente delimitato, in termini temporali, l'ambito delle rispettive pretese, sia che, al momento dell'introduzione dell'azione, la figlia non era minorenne, con la conseguenza che non residuava alcuno spazio per l’esercizio di poteri officiosi da parte del giudice).

La domanda di rimborso delle spese di mantenimento già sostenute da uno dei genitori può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori stessi in base ai principi di cui all’art. 316-bis c.c. (già artt. 148 e 261 c.c.), nel senso che è obbligo  dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell’altro obbligato, secondo le regole  generali dell’azione dregresso. Non è possibile chiederne la rifusione semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del
contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, né valutando il contributo che avrebbe dovuto essere prestato pro tempore dal genitore inadempiente (v. Cass. I, 4.11.2010, n. 22506). Si tratta quindi di azione di regresso che dev’essere introdotta nell’ambito di un procedimento ordinario, non potendo essere decisa nelle forme del rito camerale (così Trib. Roma, sez. I civ., decreto 21 aprile 2017 (Pres. Mangano, rel.
Velletti).

Alla luce del riassuntivo quadro svolto, sia in relazione al diritto sostanziale che ai poteri processuali delle parti, rimane da segnalare l'allarmante arretramento nella materia. Un segnale che parla di antichi moralismi e sviliti traguardi tratteggiato da un singolare (e singolo) orientamento adottato dal Tribunale di Catanzaro con la sentenza 506 del 12.2.2018 a firma del GOT dott. Aleandro Zangari del Prato (contra Tribunale Lamezia Terme, 24/02/2012)

In un processo civile regolarmente instaurato per ottenere la condanna di un genitore al rimborso pro quota delle spese derivanti dal suo status e per ottenere il risarcimento dei danni causati alla figlia dall'innaturale assenza e perchè quest'ultima ha impedito alla minore una migliore qualità di vita, il Tribunale di Catanzaro,pur avendo a disposizione l'istruttoria compiuta dal collegio, preventivamente adito, in fase di attribuzione di assegno di mantenimento ex art. 317 bis c.p.c., e pur avendo in atti la dimostrazione della latitanza di un genitore,  con questa segnalata e recente sentenza, ha rigettato la domanda della madre svolta nei confronti del padre di sua figlia tesa ad ottenere il rimborso ex art 148 c.c. pro quota delle somme di mantenimento da sola sopportate nonchè per il riconoscimento del danno.

La sentenza - senza appigli ad un orientamento constante,  stravolgendo la certezza dei doveri scaturenti dall'art. 148 c.c. e la categoria degli  strumenti probatori possibili, afferma che siccome parte attrice non ha suffragato la domanda di regresso con alcun elemento probatorio e/o pezza giustificativa.. ad analoga conclusione si perviene anche all'ulteriore domanda di risarcimento danno che la minore avrebbe subito quale effetto dell'addotto mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre e alla stessa minore riconosciuto.

 

  



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Avvocato Laura Luna Ciacci a Catanzaro
Laura Luna Ciacci

Avvocato specializzato in Giurismo di impresa