Pubblicazione legale:
Lo straining non è altro che una forma attenuata di mobbing che si caratterizza per il fatto che le azioni vessatorie non hanno il carattere della continuità ma che provocano situazioni stressogene per il lavoratore violando così pur sempre l’art. 2087 c.c. e sono, quindi, da dichiarare condotte illecite generatrici di un danno per il lavoratore che va risarcito; “tanto precisato si osserva che questa Corte ha già affermato, con indirizzo cui il Collegio intende dare continuità, che lo straining altro non è se non una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 cod. civ., norma di cui da tempo è stata fornita un'interpretazione estensiva costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2 Cost. (v. Cass. 4 novembre 2016, n. 3291 e la recente Cass. 19 febbraio 2018, n. 3977);