Sovraindebitamento: a chi rivolgersi?

Scritto da: Ledion Kalivaci - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La procedura di sovraindebitamento, come regolata dalla legge 3/2012 e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si articola, a grandi linee, in una fase di controllo e scrittura della proposta, in una successiva fase di convalida da parte del Tribunale della proposta e nella fase di attuazione del piano.

In primo luogo bisogna presentare un’apposita domanda all'Organo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) competente per il luogo di residenza del debitore. L'OCC richiede solitamente la compilazione di un modulo e la documentazione necessarie per poter valutare la situazione attraverso attività e passività del debitore. Valutati i presupposti dell'istanza, in caso affermativo, l’OCC nomina un professionista (il cosiddetto gestore della crisi) che avrà il compito di curare il debitore nella risoluzione dei debiti ed esprimere il suo parere favorevole, con la relazione particolareggiata, dell'esito positivo della procedura. Il gestore della crisi analizzata la situazione può formulare, concordando con il debitore e i suoi professionisti di fiducia, avvocato e commercialista, una proposta di ripianamento dei debiti da far vagliare al Tribunale, in cui sono riportati gli importi e i tempi entro cui dover saldare, per intero o in parte, i debiti. La proposta prevede la riduzione dei debiti in misura ridotta alle capacità economiche del debitore. In tale fase i tempi di questa prima parte della procedura possono durare dai 2-3 mesi ai 6-7 mesi in base alla complessità della situazione e alla celerità delle varie parti partecipanti.

Successivamente si procederà al deposito in Tribunale competente della proposta di piano, accordo o domanda di liquidazione insieme alla relazione particolareggiata, e dalla documentazione necessaria all'ottenimento del provvedimento del Giudice. Ricevuta la documentazione con decreto d’urgenza, il Giudice incaricato fisserà un’udienza (comunicata all’interessato e all’OCC) disponendone la comunicazione ai creditori. A seguito delle parere dei creditori (a cui bisognerà rispondere prontamente), dell'udienza e del controllo della documentazione, il Giudice deciderà se omologare il piano o l’accordo.

Infine, una volta omologata la proposta sarà necessario notificarla a tutti i creditori e rispettare l'accordo pagando quanto dovuto entro i limiti e i termini previsti nell'accordo.

Alla luce della procedura di sovraindebitamento risulta utile farsi affiancare da un avvocato e commercialista esperto in materia al fine di capire se si può utilizzare tale strumento e le modalità per procedere celermente con la richiesta all'OCC e il deposito in Tribunale.

a cura dell'avv. Ledion Kalivaci



Pubblicato da:


Avvocato Ledion Kalivaci a Firenze
Ledion Kalivaci

Avvocato