Pubblicazione legale:
La
procedura
di sovraindebitamento, come
regolata dalla legge 3/2012 e dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, si articola, a grandi linee, in una fase di
controllo e scrittura della proposta, in una successiva fase di
convalida da parte del Tribunale della proposta e nella fase di
attuazione del piano.
In
primo luogo bisogna presentare un’apposita domanda all'Organo
per la composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC)
competente per il luogo di residenza del debitore. L'OCC richiede
solitamente la compilazione di un modulo e la documentazione
necessarie per poter valutare la situazione attraverso attività e
passività del debitore. Valutati i presupposti dell'istanza, in caso
affermativo, l’OCC
nomina un professionista (il cosiddetto gestore
della crisi)
che avrà il compito di curare il debitore nella risoluzione dei
debiti ed esprimere il suo parere favorevole, con la relazione
particolareggiata, dell'esito positivo della procedura. Il gestore
della crisi analizzata la situazione può formulare, concordando con
il debitore e i suoi professionisti di fiducia, avvocato e
commercialista, una proposta
di ripianamento dei debiti
da far vagliare al Tribunale, in cui sono riportati gli importi e i
tempi entro cui dover saldare, per intero o in parte, i debiti. La
proposta prevede la riduzione dei debiti in misura ridotta alle
capacità economiche del debitore.
In tale fase i tempi di questa prima parte della procedura possono
durare dai 2-3 mesi ai 6-7 mesi in base alla complessità della
situazione e alla celerità delle varie parti partecipanti.
Successivamente
si procederà al deposito in Tribunale competente della proposta di
piano, accordo o domanda di liquidazione insieme alla relazione
particolareggiata, e dalla documentazione necessaria all'ottenimento
del provvedimento del Giudice. Ricevuta la documentazione con decreto
d’urgenza, il Giudice incaricato fisserà un’udienza (comunicata
all’interessato e all’OCC) disponendone la comunicazione ai
creditori. A seguito delle parere dei creditori (a cui bisognerà
rispondere prontamente), dell'udienza e del controllo della
documentazione, il Giudice deciderà se omologare il piano o
l’accordo.
Infine,
una volta omologata la proposta sarà necessario notificarla a tutti
i creditori e rispettare l'accordo pagando quanto dovuto entro i
limiti e i termini previsti nell'accordo.
Alla
luce della procedura di sovraindebitamento risulta utile farsi
affiancare da un avvocato e commercialista esperto in materia al fine
di capire se si può utilizzare tale strumento e le modalità per
procedere celermente con la richiesta all'OCC e il deposito in
Tribunale.
a cura dell'avv. Ledion Kalivaci