Avvocato Leonardo Lombardi a Roma

Leonardo Lombardi

Avvocato con sede a Roma (civile, commerciale e tributario)


Informazioni generali

L'Avv. Leonardo Lombardi si è laureato alla Sapienza di Roma e, in seguito, si è specializzato presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali della medesima università. Dopo aver collaborato, per anni, con primari studi legali della capitale, ha fondato lo Studio Legale Lombardi, che, con la massima competenza, offre ai propri Clienti un’accurata assistenza legale in materia di diritto civile, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto fallimentare, giudizi d'impugnazione ed arbitrati. L'Avv. Leonardo Lombardi parla fluentemente inglese e scrive per riviste giuridiche di fascia A.

Esperienza


Cassazione

Lo Studio è in grado di garantire, ai propri Clienti, la massima competenza nella instaurazione e nella coltivazione di giudizi d’impugnazione, inclusi giudizi di legittimità (redazione e notifica – anche telematica – di ricorsi per cassazione ex art. 360 c.p.c., nel rispetto delle regole redazionali di cui al prot. 18 dicembre 2015 tra la Suprema Corte ed il C.N.F.; redazione di controricorsi e memorie difensive ex artt. 378 e 380-bis 1 c.p.c.; iscrizione a ruolo e deposito dei predetti atti presso la Cancelleria della Corte di Cassazione).


Diritto civile

Lo Studio Legale Lombardi svolge attività di contenzioso (giudiziale ed arbitrale) e, inoltre, attività d’assistenza legale stragiudiziale in tutti i settori del diritto civile e, segnatamente, nei campi della contrattualistica civile e commerciale, delle obbligazioni, dei diritti reali, delle successioni, nonché della responsabilità civile da inadempimento contrattuale e della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito. Il tutto, con la massima attenzione per i particolari, giacché la differenza tra la vittoria e la sconfitta sta, molto spesso, nei dettagli.


Recupero crediti

Grazie alla notevole esperienza maturata in questo settore, lo Studio può occuparsi, per i propri Clienti, di procedimenti monitori per l’ottenimento di decreti ingiuntivi, nonché di opposizioni a decreti ingiuntivi, di esecuzioni e, in generale, di attività di recupero coattivo del credito.


Altre categorie:

Diritto tributario, Contratti, Diritto immobiliare, Malasanità e responsabilità medica, Arbitrato, Eredità e successioni, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Usura, Diritto assicurativo, Diritto del lavoro, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Negoziazione assistita, Ricorso al TAR.


Referenze

Pubblicazione legale

Sulla violazione dell’obbligo di deposito telematico degli atti endo-processuali.

Il Caso, 15 gennaio 2020

L'articolo indaga il tema della possibile invalidità che affliggerebbe l'atto endo-processuale depositato in formato cartaceo e, quindi, in violazione dell'obbligo di deposito telematico di cui all’art. 16-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. In particolare, nello scritto ci si sofferma sui seguenti punti focali: 1) si esamina, anzitutto, se la comparsa di riassunzione del giudizio depositata in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale sia un atto endo-processuale; 2) si indaga il regime dell’atto endo-processuale depositato in violazione dell’art. 16-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. In particolare, si chiariscono le ragioni per cui tale atto non potrebbe essere ritenuto inesistente, inammissibile o irregolare; 3) infine, si evidenziano le ragioni che depongono in favore della tesi della nullità dell’atto endo-processuale depositato in cancelleria e non in via telematica.

Pubblicazione legale

La nullità dell’avviso d’accertamento notificato via posta e privo sia della sottoscrizione autografa del capo dell’ufficio, sia dell’asseverazione di conformità ex art. 23 D. Lgs. n. 82/2005

Riv. Tel. di Dir. Trib. - Pacini Giuridica, 7 maggio 2021

Lo scritto affronta il tema della nullità, per difetto di sottoscrizione, dell’avviso d’accertamento. Più in particolare, esamina se tale ipotesi di nullità, prevista dall’art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, si configuri nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria, dopo aver firmato digitalmente un avviso d’accertamento informatico, notifichi via posta al contribuente una mera fotocopia, priva di firma autografa, di tale avviso d’accertamento. Inoltre, prendendo spunto da alcune recenti decisioni della Cassazione, chiarisce che la nullità in discussione non sussiste nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria abbia notificato una fotocopia dell’avviso d’accertamento: che sia munita dell’asseverazione, ex art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), di conformità rispetto all’atto informatico originale da cui la fotocopia stessa è tratta; oppure, che sia munita del contrassegno, previsto dall’art. 23, comma 2-bis, D. Lgs. n. 82/2005, tramite il quale è possibile, per il contribuente destinatario della notifica postale, accedere all’avviso informatico originale.

Pubblicazione legale

L’irripetibilità dell’indebito assistenziale derivante dal venir meno dei requisiti reddituali richiesti per beneficiare della pensione d’invalidità civile

Il Caso, 4 febbraio 2020

Nell'articolo viene esaminata la distinzione tra la figura dell’indebito assistenziale e quella dell’indebito previdenziale. Infatti, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, la pensione d’invalidità civile), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia). Si cerca poi di comprendere quali specifiche norme e quali principi si applichino nel caso in cui l’INPS, dopo aver rilevato un superamento della soglia reddituale annua prevista quale limite per poter beneficiare della pensione d’invalidità civile, emetta un provvedimento con cui ridetermina la predetta pensione, richiedendo altresì al beneficiario la restituzione delle somme erroneamente erogategli. Al riguardo, si esamina, in particolare, Cass. civ., sez. lav., sent. del 9 novembre 2018, n. 28771, la quale ha chiarito che in realtà, al ricorrere di determinate condizioni – nell'articolo meglio enucleate –, l’accipiens non è tenuto alla restituzione all’INPS delle somme indebitamente percepite a titolo di pensione d’invalidità civile, e ciò in deroga al principio generale, sancito dall’art. 2033 c.c., secondo il quale chi esegue un pagamento d’indebito ha diritto di ottenere la restituzione di ciò che ha pagato.

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Lo studio

Leonardo Lombardi
Via Oreste Tommasini, 36
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