Leonardo Sclafani

Avvocato diritto Civile e diritto Penale

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Annullato avviso di addebito INPS emesso sulla base di un accertamento dall'Ispettorato del Lavoro

Sentenza 09/03/2022 n. 65

Sentenza giudiziaria:

L'Avviso di addebito INPS traeva origine da un verbale ispettivo dell'Ispettorato del Lavoro a seguito del quale venivano contestati ad un socio di una S.r.l. la mancata iscrizione alla Gestione commercianti con riferimento al periodo 07/2017 - 04/2018. Il Tribunale, in totale accoglimento del ricorso, ha annullato l'atto impositivo emesso dall'INPS, condannando l'Istituto alla refusione delle spese di lite, ritenendo "che l'INPS non ha assolto all’onere della prova dei fatti posti a fondamento dell’atto impositivo de quo. Sull’argomento “occorre considerare che è necessario l’accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa” [così, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2016 n. 2568, secondo la quale “La verifica della sussistenza di requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600) venga compiutamente assolto”]" (cfr. Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 65/2022 - v. allegato).


Avv. Leonardo Sclafani - Avvocato diritto Civile e diritto Penale

Lo studio legale dell'Avv. Leonardo Sclafani fornisce consulenza legale, anche on line, e assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile (successioni, divisioni, responsabilità civile e medica, infortunistica stradale, diritti reali, locazioni, separazioni e divorzi, riconoscimento di paternità, appalti, diritto fallimentare e bancario, recupero crediti, etc.) e diritto penale. Lo studio, fondato dall'Avv. Paolo Sclafani nel 1979, si avvale della collaborazione di numerosi professionisti e tecnici per garantire la più completa assistenza del cliente in relazione ai singoli casi concreti.




Leonardo Sclafani

Esperienza


Diritto civile

Sin dal 2002 mi sono occupato di diversi casi di diritto civile (successioni, divisioni, responsabilità civile e medica, contrattuale o extracontrattuale, diritti reali, locazioni, separazioni e divorzi, famiglia, appalti, diritto fallimentare e bancario, risarcimento danni, recupero crediti, etc.), sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, conseguendo risultati in linea con i diritti vantati dai miei assistiti, siano essi privati, imprese o Enti pubblici. Pur iniziando la mia carriera come penalista, negli anni mi sono specializzato in diritto civile a causa dell'elevato numero di incarichi ricevuti in questo settore.


Eredità e successioni

Ho seguito cause ereditarie (azione di riduzione, lesione di legittima, impugnazione di testamento, etc.), ottenendo, ad oggi, risultati positivi. Fornisco assistenza stragiudiziale, anche on line, volta alla ricerca di un accordo tra gli eredi, circostanza che ritengo conveniente per questi ultimi, considerato che i processi di questo tipo durano solitamente diversi anni e presentano non pochi profili di aleatorietà. Fornisco consulenze, anche on line, in relazione alla stesura e all'interpretazione di testamenti e alla disposizione di beni, volte a scongiurare future impugnative da parte degli eredi.


Separazione

Ho seguito numerosi casi di separazione di vario tipo (consensuale e giudiziale, coppie con e senza figli, con e senza addebito). Fornisco assistenza giudiziale e stragiudiziale, anche on line, volta alla ricerca di un accordo tra i coniugi, che ritengo conveniente sia per questi ultimi che, soprattutto, per i figli.


Altre categorie:

Divorzio, Incapacità giuridica, Malasanità e responsabilità medica, Fallimento e proc. concorsuali, Previdenza, Diritto penale, Domiciliazioni, Diritto di famiglia, Affidamento, Diritto bancario e finanziario, Usura, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Sostanze stupefacenti, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Adozione, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Maxi risarcimento di 3.600.000,00 di euro per il Comune di Sciacca

Tribunale di Sciacca 11/05/2015 n. 240 - Corte d'Appello di Palermo 10/12/2019 n. 2421 - Tribunale di Palermo Ordinanza 07/11/2022 - Corte Costituzionale 25/07/2022 n. 193

A seguito di un lungo e complesso iter giudiziario, sviluppatosi su due gradi di giudizio e ben tre procedure esecutive, il Comune di Sciacca, difeso dal mio Studio Legale, ha ottenuto nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani un risarcimento di oltre 3.600.000,00 euro, stabilito dalla Sentenza del Tribunale di Sciacca (n. 240/2015), confermata dalla Corte di Appello di Palermo (Sentenza n. 2421/2019). La vicenda, pubblicata sul giornale online Risoluto, presenta particolare interesse giuridico, sia in ordine al riparto di competenze tra Giudice Ordinario e Tribunale della Acque Pubbliche ed ai delicati rapporti tra concedente e concessionario di servizi pubblici, che per l'intervento incidentale della Corte Costituzionale nell'ambito della terza procedura esecutiva che ha consentito di recuperare l'ultima tranche del credito, nonostante l'intervenuta dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente esecutato (v. allegati).

Sentenza giudiziaria

Assolto con formula piena dal reato di falso ideologico in atto pubblico contestato a seguito di Operazione Serpico

Tribunale di Sciacca, 09.01.2015, n. 695

L'imputato aveva presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell'attestazione ISEE allo scopo di beneficiare della esenzione totale dal pagamento del Ticket, ma a seguito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza nell'ambito della operazione Serpico, emergeva che il prevenuto aveva omesso di indicare alcuni elementi reddituali e patrimoniali (indennità percepite dalla Cassa Edile e dall'INPS, quote di proprietà di alcuni immobili, saldo attivo di conto corrente, etc.): da tale circostanza scaturiva la contestazione del delitto di falso ideologico in atto pubblico ex art. 483 c.p. Il Tribunale, pur ritenendo integrato, sotto il profilo oggettivo, il delitto in parola, in accoglimento delle argomentazioni della difesa, assolveva l'imputato perché il fatto non costituisce reato, attesa l'insussistenza dell'elemento soggettivo (dolo generico). La decisione appare di particolare interesse nella parte in cui il Giudice delinea con precisione i contorni del c.d. falso innocuo (escludendolo nel caso in esame), attraverso il richiamo della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo la quale: "in tema di falsità documentali, ricorre il cosiddetto falso innocuo nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel caso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto” (cfr. Cass., sez.5, 21.4.2010)"

Sentenza giudiziaria

Assolto sanitario convenuto in Giudizio per il risarcimento di un danno di €. 2.350.000,00 - Dichiarata la nullità della clausola claims made apposta su polizza assicurativa - Difetto di giurisdizione sulla domanda di rivalsa formulata dall'ASP nei confronti dei medici

Tribunale di Caltanissetta 10 aprile 2020 n. 139

Un medico dipendente dell'ASP veniva convenuto in giudizio (unitamente all'Azienda ospedaliera e alla Compagnia assicurativa di quest'ultima, poi condannata) per un danno da responsabilità professionale di €. 2.350.000,00. Il Tribunale, dopo una approfondita ricognizione della normativa sulla responsabilità della Struttura sanitaria e del medico dipendente, rigettava la domanda risarcitoria formulata nei confronti del sanitario rilevando che la missiva interruttiva della prescrizione era "stata inoltrata ben oltre il termine quinquennale - regime previsto per la responsabilità extracontrattuale - applicabile nei confronti dei sanitari". La Decisione appare di particolare interesse anche in ordine alla declaratoria di nullità della clausola "claims made" apposta sulla polizza assicurativa contratta dall'ASP. Il Tribunale ha, inoltre, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di rivalsa formulata dall'ASP nei confronti dei medici in favore della Corte dei Conti.

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