Sentenza giudiziaria:
L'imputato aveva presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell'attestazione ISEE allo scopo di beneficiare della esenzione totale dal pagamento del Ticket, ma a seguito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza nell'ambito della operazione Serpico, emergeva che il prevenuto aveva omesso di indicare alcuni elementi reddituali e patrimoniali (indennità percepite dalla Cassa Edile e dall'INPS, quote di proprietà di alcuni immobili, saldo attivo di conto corrente, etc.): da tale circostanza scaturiva la contestazione del delitto di falso ideologico in atto pubblico ex art. 483 c.p. Il Tribunale, pur ritenendo integrato, sotto il profilo oggettivo, il delitto in parola, in accoglimento delle argomentazioni della difesa, assolveva l'imputato perché il fatto non costituisce reato, attesa l'insussistenza dell'elemento soggettivo (dolo generico). La decisione appare di particolare interesse nella parte in cui il Giudice delinea con precisione i contorni del c.d. falso innocuo (escludendolo nel caso in esame), attraverso il richiamo della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo la quale: "in tema di falsità documentali, ricorre il cosiddetto falso innocuo nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel caso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto” (cfr. Cass., sez.5, 21.4.2010)"