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Assolto con formula piena Direttore dell'Ufficio Postale accusato di truffa aggravata in concorso con altri due imputati

Corte d'Appello di Palermo, Sez. II Penale, 04/11/2019, n. 3916




Sentenza giudiziaria: Le contestazioni mosse all'imputato scaturivano all'esito di una complessa attività investigativa nell'ambito della quale un Direttore delle Poste, nonostante rivestisse nella sostanza la qualità di indagato benché il suo nome non era stato ancora iscritto nell'apposito registro, veniva sentito a s.i.t. in violazione dell'art. 63, co. 2 c.p. A conclusione delle predette indagini l'imputato veniva tratto a giudizio, in concorso con altri due soggetti (per i quali si procedeva separatamente con esiti condannatori), per truffa aggravata e falso ai danni di due persone anziane. Il predetto Direttore, condannato in primo grado (anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili), veniva assolto in appello perché il fatto non costituisce reato, attesa l'assoluta carenza di prova sulla sussistenza del dolo in capo al medesimo. Sulla violazione dell'art. 63 c.p., perpetrata nel corso delle indagini, la Corte, accogliendo le eccezioni sollevate sul punto dalla difesa, ha precisato che: "Le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito nella qualità di indagata sono inutilizzabili ”erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale quale l’esistenza di "notizia criminis" e l'iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese.” [cfr., sul punto, Cass., sez. II, 9.4.2014, n. 23211]"



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Leonardo Sclafani

Avvocato diritto Civile e diritto Penale