Il nesso causale fra malpractice sanitaria e infezione nosocomiale

Scritto da: Leonardo Torsani - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Sempre più spesso capita che in sede operatoria o post operatoria il paziente contragga infezioni, anche gravi, che possono condurre a eventi deteriori ed in tali casi occorre verificare la sussistenza del nesso causale fra la condotta dei sanitari e la contrazione dell’infezione.

Giova a riguardo ricordare i criteri medico - legali di giudizio, da tempo elaborati dalla dottrina più pregiata, al fine di accertare la sussistenza o meno della causalità giuridica, alla stregua della regola probatoria del "più probabile che non".

Orbene, fra i predetti criteri di giudizio, pur in assenza di un'esplicita gerarchia, si individuano, innanzitutto, (i) il criterio cronologico, (ii) il criterio topografico ed (iii) il criterio di continuità fenomenologica.

Il primo indica l'eventuale correlazione tra il momento di azione/omissione del fattore causale ed il momento della manifestazione del danno; tale criterio è da considerarsi come un mero indizio, non consentendo di per sé solo l'affermazione del nesso causale sulla base della formula post hoc ergo propter hoc ed assumendo, pertanto, rilevanza solo se integrato con gli ulteriori criteri appena menzionati.

Il secondo criterio indica la correlazione tra il danno e la sede anatomo-funzionale su cui ha agito l'ipotizzato fattore causale (ossia la corrispondenza tra la sede delle lesione ed il luogo di applicazione della "violenza"); esso ha valore soprattutto in presenza di lesioni traumatiche, essendo, invece, assente nelle malattie meta e para-traumatiche.

Il terzo criterio consiste nella rilevanza diagnostica eziologica, sussistente qualora si ravvisi una continuità di sintomi (non necessariamente specifici e di particolare gravità) nell'intervallo compreso tra l'azione/omissione e l'evento di danno.

Gli ultimi due criteri medico-legali di giudizio consistono nel criterio di adeguatezza e nel criterio di esclusione di altre cause.

Il criterio di adeguatezza eziologica o di idoneità lesiva consiste nella dimostrata capacità dell'evento censurato di produrre la lesione e deve obbedire alla duplice esigenza della proporzionalità e della corrispondenza qualitativa. Avendo tale criterio una base prevalentemente statistica e non rendendo sempre applicabile un dato generico ad uno concreto, parte della dottrina ha elaborato il criterio della possibilità scientifica, il quale, muovendo dalle conoscenze scientifiche del momento, stabilisce l'ammissibilità scientifica del nesso causale intercorrente tra il fattore eziologico e l'evento di danno. Infine, il criterio di esclusione di altre cause permette di valutare se la causa di rilevanza giuridica possa agire da sola o con il concorso di altre cause preesistenti, simultanee e sopravvenute le quali, se effettivamente concause, non interrompono il nesso causale.

Pertanto, qualora sia soddisfatto tale criterio (ossia le cause siano da sole necessarie e sufficienti a produrre l'evento in via del tutto autonoma), la catena causale è sicuramente interrotta.



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Avvocato Leonardo Torsani a Riccione
Leonardo Torsani

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