Pubblicazione legale:
Sempre più spesso capita che in sede operatoria o post operatoria il paziente contragga infezioni, anche gravi, che possono condurre a eventi deteriori ed in tali casi occorre verificare la sussistenza del nesso
causale fra la condotta dei sanitari e la contrazione dell’infezione.
Giova
a riguardo ricordare i criteri medico - legali di giudizio, da tempo elaborati
dalla dottrina più pregiata, al fine di accertare la sussistenza o meno della
causalità giuridica, alla stregua della regola probatoria del "più
probabile che non".
Orbene,
fra i predetti criteri di giudizio, pur in assenza di un'esplicita gerarchia,
si individuano, innanzitutto, (i) il criterio cronologico, (ii) il criterio
topografico ed (iii) il criterio di continuità fenomenologica.
Il
primo indica l'eventuale correlazione tra il momento di azione/omissione del
fattore causale ed il momento della manifestazione del danno; tale criterio è
da considerarsi come un mero indizio, non consentendo di per sé solo
l'affermazione del nesso causale sulla base della formula post hoc ergo propter hoc ed assumendo, pertanto, rilevanza solo se
integrato con gli ulteriori criteri appena menzionati.
Il
secondo criterio indica la correlazione tra il danno e la sede
anatomo-funzionale su cui ha agito l'ipotizzato fattore causale (ossia la
corrispondenza tra la sede delle lesione ed il luogo di applicazione della
"violenza"); esso ha valore soprattutto in presenza di lesioni
traumatiche, essendo, invece, assente nelle malattie meta e para-traumatiche.
Il
terzo criterio consiste nella rilevanza diagnostica eziologica, sussistente
qualora si ravvisi una continuità di sintomi (non necessariamente specifici e
di particolare gravità) nell'intervallo compreso tra l'azione/omissione e
l'evento di danno.
Gli
ultimi due criteri medico-legali di giudizio consistono nel criterio di
adeguatezza e nel criterio di esclusione di altre cause.
Il
criterio di adeguatezza eziologica o di idoneità lesiva consiste nella
dimostrata capacità dell'evento censurato di produrre la lesione e deve
obbedire alla duplice esigenza della proporzionalità e della corrispondenza
qualitativa. Avendo tale criterio una base prevalentemente statistica e non
rendendo sempre applicabile un dato generico ad uno concreto, parte della
dottrina ha elaborato il criterio della possibilità scientifica, il quale,
muovendo dalle conoscenze scientifiche del momento, stabilisce l'ammissibilità
scientifica del nesso causale intercorrente tra il fattore eziologico e
l'evento di danno. Infine, il criterio di esclusione di altre cause permette di
valutare se la causa di rilevanza giuridica possa agire da sola o con il
concorso di altre cause preesistenti, simultanee e sopravvenute le quali, se
effettivamente concause, non interrompono il nesso causale.
Pertanto,
qualora sia soddisfatto tale criterio (ossia le cause siano da sole necessarie
e sufficienti a produrre l'evento in via del tutto autonoma), la catena causale
è sicuramente interrotta.