Pubblicazione legale:
Superando la rigida distinzione tra
criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni
Unite del 2018 hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di
tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della
decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle
parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio
dell’attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post
coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente
riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise
in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato
dal coniuge richiedente al menage familiare.
Nella ricostruzione ermeneutica
dell'istituto delineata dagli Ermellini, l'assegno divorzile ha riacquisito le
plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza
di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa
(correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale
invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di
reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie
all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della
durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle
rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente
incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora
sia da individuare nel coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica
migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi
coniugale).
Così sinteticamente riassunto il paradigma attraverso il quale individuare i presupposti per il riconoscimento del diritto del coniuge debole a non essere abbandonato successivamente allo scioglimento del matrimonio, si dovrà ripercorrere la vita coniugale al fine di individuare le risorse personali o patrimoniali immesse dal "coniuge debole" richiedente l'assegno, le sue rinunce in termini di carriera lavorativa per favorire l'altrui crescita professionale, i sacrifici familiari compiuti (nei confronti della prole o del coniuge), le cause che hanno condotto alla crisi del rapporto coniugale e l'eventuale addebito della separazione già pronunciato in sede di separazione.
In merito il Tribunale di Bologna (Sentenza n. 2169/2022 del 10-08-2022, Sentenza n. 2669/2022 del 28-10-2022) aderisce all'orientamento della Cassazione (n. 18287/2018) in base al quale: “Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. Il giudizio relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c. “Occorre accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”, di modo che ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato “che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.
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